Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23382 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23382 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BISACCIA GIANLUIGI N. IL 13/06/1975
avverso la sentenza n. 1713/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 25/02/2014
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato,
nel caso in esame le doglianze sono a contenuto generico, sono
Infatti,
meramente reiterative di quelle altrettanto generiche formulate con i motivi di
appello e sulle quali la Corte territoriale, respingendole, si è soffermata,
rievocando, in particolare con riferimento alla prova dell’elemento psicologico
del reato, principi giurisprudenziali consolidati e ampiamente condivisi da questo
collegio [Cass. 13599/2013]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e delta somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12=044-4,…V. ,2, . 20,1 ti
ricorrendo per Cassazione avverso il
L’imputato BISACCIA GIANLUIGI,
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) Vizio di motivazione ex art. 606 I^ comma lett. e) cpp vizio di motivazione
sina in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie la cui prova è fondata su
un legittimo comportamento processuale dell’imputato, sia in relazione alla
mancata derubricazione dell’illecito contestato.