Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23381 del 25/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23381 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARI DANIELE N. IL 05/03/1977
avverso la sentenza n. 6120/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 25/03/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma, dichiarata l’estinzione di un reato contravvenzionale e ritenuta l’attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. valutata equivalente all’aggravante delle
lesioni con riduzione della pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 10 dicembre
2009 dal Tribunale di Velletri, appellata da MARI Daniele, dichiarato responsabile del delitto di
lesioni aggravate, commesso il 29 settembre 2006.
Propone due distinti ricorsi per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e difetto di
motivazione sull’entità della pena residua che, seppure diminuita, sarebbe stata stabilita in violazione del divieto di reformatio in peius.
Lamenta poi la valutazione di mera equivalenza fra circostanze.
Ha depositato memoria il MARI con la quale chiede trasmettersi il ricorso alle SU di questa Corte; il giudice d’appello, pur accogliendo parzialmente l’impugnazione e riconoscendo una circostanza attenuante equivalente all’aggravante, aveva applicato una riduzione della pena in relazione all’ipotesi aggravata del delitto di lesione senza procedere a nuovo giudizio di comparazione ed a nuova determinazione della pena.
Il ricorso personale del MARI è del tutto generico consistendo nell’enunciazioni di una serie di
affermazioni di principio non collegate alle disposizioni della sentenza impugnata.
Manifestamente infondato anche il ricorso del difensore.
Il Tribunale aveva irrogato al prevenuto la pena di anni uno di reclusione con riferimento ai due
reati ritenuti; la Corte d’appello ha eliminato l’aumento di pena in dipendenza della dichiarazione
di non doversi procedere per la contravvenzione, ed ha proceduto a giudizio di bilanciamento reso necessario dall’applicazione dell’attenuante della provocazione.
La riduzione della pena è stata corretta conseguenza della dichiarazione di estinzione della contravvenzione, ed altrettanto corretta è stata la formulazione di un giudizio di equivalenza delle
circostanze, dopo l’applicazione dell’attenuante, in quanto fondata su di una valutazione di pericolosità del prevenuto dimostrata dai suoi precedenti che, seppur esplicitata con riferimento alla
mancata concessione delle attenuanti generiche, rimane pur sempre valutazione legittimamente
giustificatrice la ritenuta equivalenza delle circostanze e dell’entità della pena, in quanto parametro applicabile ex artt. 133 e 69 c.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di €. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2013.

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