Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23380 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23380 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DECONTARDI MASSIMO N. IL 12/10/1967
avverso la sentenza n. 1340/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 25/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
L’imputato è stato tratto a giudizio per la violazione dell’art. 648 Cp, fatto
commesso in data 28.2.1999.
L’imputato è stato condannato in primo grado con sentenza del 7.11.2003.
Per effetto dell’applicazione delle disposizioni transitorie della legge 251/2005,
alla fattispecie in esame dovevano essere applicate, in materia di prescrizione le
norme antecedenti all’entrata in vigore della legge 251/2005.
Il termine di prescrizione per il delitto di ricettazione va pertanto determinato in
anni quindici.
Al momento della pronuncia della decisione di appello il termine di prescrizione
in questa sede invocato non era pertanto maturato
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma

.2.2014

L’imputato DECONTARDI Massimo, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) Il vizio di difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia sulla
estinzione del reato per intervenuta prescrizione dei reati

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