Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23379 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23379 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PEZZELLA PASQUALE N. IL 04/09/1958
avverso la sentenza n. 3627/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del Z6/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 25/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato perché “Ai sensi degli art. 606, 1° comma,
e 591, 1° comma, lett. c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti
dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il
ricorso per cassazione nel quale si propongano censure attinenti al merito della
decisione, congruamente giustificata, mancando peraltro una specifica
indicazione della correlazione fra le motivazioni della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. Il,
30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. Il, 15.5.2008
Ced Cass., rv. 240109]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.2.2014
L’imputato PEZZELLA Pasquale, personalmente ricorrendo per Cassazione avverso
il provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) la erronea applicazione della legge penale perché i fatti contestati non sono
stati provati al di là di ogni ragionevole dubbio, svolgendo plurime
considerazione in relazione alla valenza probatoria dei fatti elencati dalle lett. a
– s delle pp. 1-5 del ricorso.