Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23379 del 12/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23379 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) X. ALBERTO N. IL 23/08/1959
avverso il provvedimento n. 66/2008 GIUD. SORVEGLIANZA di
NOVARA, del 23/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 12/12/2012

Ritenuto in fatto
1. Il Magistrato di sorveglianza di Novara, con il provvedimento indicato in
epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art. 35 ord. pen. dal
detenuto Lo Russo Alberto, sottoposto al regime penitenziario di cui all’art.
41 bis orci. pen., con il quale lo stesso segnalava una condotta
dell’Amministrazione penitenziaria (Casa Circondariale di Novara)
asseritamente illegittima e segnatamente il divieto alla somministrazione di

all’informativa dell’Amministrazione, acquisita in atti.

2. Avverso l’indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
detenuto, con atto sottoscritto personalmente, chiedendone l’annullamento,
per violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando al riguardo
l’assenza di congrua motivazione e l’illegittimità del comportamento
dell’Amministrazione, ritenuto contrario all’ordinamento penitenziario e
lesivo del diritto del detenuto alla somministrazione di un vitto caldo.

Considerato In diritto
1. L’impugnazione è inammissibile, in quanto proposta contro un
provvedimento non ricorribile e risultando la stessa comunque basata su
motivi manifestamente infondati.
Al riguardo è opportuno evidenziare, preliminarmente, come la
giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 296 del 20/01/1997, dep.
19/04/1997, Guido, Rv. 207343) abbia affermato da tempo il principio,
secondo cui «contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza, adito ai
sensi dell’art. 35 comma 2 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd.
ordinamento penitenziario) la legge non prevede alcun mezzo di
impugnazione» (Sez. 1, n. 296 del 20/01/1997 – dep. 19/04/1997, Guido,
Rv. 207343).
Tale principio, per altro, ha trovato sostanziale conferma anche in successive
pronunce di questa Corte (Sez. 1, n. 1093 del 16/02/2000 – dep.
16/06/2000, Camerino, Rv. 216190; Sez. 1, n. 17270 del 07/03/2001 – dep.
28/04/2001, Paolello, Rv. 218821), secondo cui «le decisioni del magistrato
di sorveglianza su reclami generici, a lui presentati ai sensi dell’art. 35
dell’ordinamento penitenziario, sono adottate al di fuori di ogni formalità
processuale e di ogni contraddittorio ed essendo prive di qualsiasi stabilità e
forza giuridica cogente, non sono soggette ad ulteriori reclami al tribunale di
sorveglianza ne’ a ricorso per cassazione» (Conf. Cass. I, c.c. 7 marzo 2001

latte caldo in occasione della prima colazione, implicitamente aderendo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N. 2■4AV2n.1743, Scarlino, non mass.), con la significativa precisazione, tuttavia, che
sono Invece senz’altro ricorribili per cassazione I provvedimenti del
magistrato di sorveglianza resi su reclamo avverso atti dell’Amministrazione
penitenziaria che incidono su diritti soggettivi dei detenuti (Sez. 1, n. 8411
del 03/02/2004 – dep. 25/02/2004, Zagaria, Rv. 227517, relativia a
modalità di perquisizione personale del detenuto).
1.1 In applicazione di tali principi deve allora senz’altro affermarsi
l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso un’ordinanza

proposta impugnazione, sia stata emessa a seguito di un reclamo generico
del detenuto avverso un comportamento dell’Amministrazione penitenziaria,
dovendo senz’altro escludersi che la mancata somministrazione di latte
caldo in occasione della prima colazione, incida su diritti soggettivi del
detenuto.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende,
congruamente determinabile in C 1000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen..
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.

emessa dal magistrato di sorveglianza, che come quella oggetto della

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