Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23378 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23378 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIORDANO BRUNO N. IL 08/05/1971
avverso la sentenza n. 423/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
09/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 25/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte ricorrente, nella sostanza, propone una diversa lettura del materiale
probatorio così formulando una diversa ricostruzione della fattispecie concreta.
Sotto questo profilo deve essere ribadito che nel giudizio di cassazione, pur dopo
la novella introdotta dalla I. n. 46 del 2006, alla Corte di Cassazione restano
precluse sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioni
impugnata, sia l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione
e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore
capacità esplicativa.
Infatti il giudice di legittimità ha l’esclusivo compito di controllare se la
motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di
rappresentare e spiegare l’iter logico seguito [Cass., sez. I, 16.11.2006 in Ced
Cass. Rv. 235507]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso inR a il 2542014

Il Giudiceps e ore

il Presidente

L’imputato GIORDANO BRUNO personalmente ricorrendo per Cassazione avverso
il provvedimento di cui in epigrafe, lamenta:
§1) Vizio di motivazione, sostenendo di non avere minacciato la persona offesa
con un coltello, ma dire solo strattonato la persona offesa venendo peraltro il
comportamento valutato erroneamente dalla persona offesa.

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