Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23378 del 12/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23378 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DEL GAUDIO FRANCESCO N. IL 21/08/1971
avverso l’ ordinanza n. 2022/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

igAAd

Data Udienza: 12/12/2012

Ritenuto in fatto
– che la Corte di Appello di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha
dichiarato Inammissibile l’appello proposto da Del Gaudio Francesco avverso la
sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale della sede,
in data 20 novembre 2006, per difetto di specificità dei motivi;

– che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato per il

– con un primo motivo d’impugnazione, per violazione ed erronea interpretazione
dell’art. 591 cod. proc. pen., confutando la fondatezza di quanto affermato dalla
Corte territoriale, ovvero che I motivi di appello difettassero di specificità,
contenendo al contrario i motivi articolati nell’atto di gravame l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggevano ogni
richiesta ivi formulata, relativa sia al mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche che alla rideterminazione della pena, in termini prossimi o prossimi al
minimo edittale;
– con un secondo motivo d’impugnazione, per violazione di legge ed erronea
interpretazione dell’art. 591 cod. proc. pen., evidenziando al riguardo che l’errore
denunciato con il primo motivo, aveva comportato un’ulteriore violazione di
legge, nel senso che aveva impedito alla Corte territoriale di rilevare
l’intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta all’imputato (art. 9
comma 1, legge n. 1423/1956);

Considerato in diritto
– che l’impugnazione è inammissibile perché, basata su motivi manifestamente
infondati;

– che avuto riguardo, in particolare, alle deduzioni difensive svolte in ricorso con
riferimento alla mancata concessione al ricorrente delle attenuanti generiche, va
infatti rilevato che tale questione non aveva formato oggetto dei motivi di
appello ritenuti inammissibili dalla Corte territoriale, che riguardavano invero
soltanto la determinazione dell’entità della pena inflitta dal primo giudice,
ritenuta non adeguata all’effettiva gravità del fatto (art. 9 comma 1 legge n.
1423/1956); censura, questa, che così come formulata, appariva effettivamente
priva di specificità, specie ove si consideri che la pena inflitta dal primo giudice
(mesi quattro di arresto) era in definitiva dl poco superiore (un mese) rispetto al
minimo edittale (mesi tre) previsto dalla norma incriminatrice;

tramite del suo difensore, denunciandone l’illegittimità:

t…Js, SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale

ORDINANZA N.
– che Inammissibile si rileva anche il secondo motivo d’impugnazione, ove si
consideri che sia la rilevata originaria inammissibilità dell’appello sia quella del
presente ricorso per cessazione – costituiscono una causa ostativa alla
declaratoria di estinzione del reato per prescrizione che sia maturata
successivamente alla deliberazione della sentenza Impugnata (Sez. U, n. 32 del
22/11/2000 – dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266);

che all’Inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al

versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 1000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuall e al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.

pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al

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