Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23377 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23377 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRAIDIC JONATHAN N. IL 09/03/1987
avverso la sentenza n. 3493/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 25/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ripropone in questa sede le ragioni che già avevano costituito
ragione di gravame in sede di appello, senza peraltro introdurre censure
specifiche in diritto alla motivazione della decisione impugnata che è condivisa
da questo Collegio.
Pertanto il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti va qui ribadito il principio per il quale, “È inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di
quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,
dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto
omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso. [Cass. pen., sez. VI, 11-03-2009, n. 20377 Ced Cass.,
rv. 243838] .
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.2.2014

L’imputato BRAIDIC Jonathan ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento
in epigrafe riportato, lamenta:
§1) erronea applicazione degli artt. 62 bis e 62 n. 4 cp, nonché vizio di
motivazione per non essere state riconosciute le suddette attenuanti.

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