Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23376 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23376 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO GUERRINO N. IL 24/12/1959
avverso la sentenza n. 709/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
06/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 25/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ripropone in questa sede le ragioni che già avevano costituito
ragione di gravame in sede di appello, senza peraltro introdurre censure
specifiche alla motivazione della decisione impugnata.
Pertanto il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti va qui ribadito il principio per il quale, “È inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di
quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,
dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto
omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso. [Cass. pen., sez. VI, 11-03-2009, n. 20377 Ced Cass.,
rv. 243838] . Nel caso di specie va osservato che la Corte d’Appello di Ancona ha
reso adeguata motivazione in ordine ad entrambi i profili dedotti con il gravame
e in questa sede la difesa non ha indicato le ragioni per le quali cioxefrebbe
essere ritenutq erronea la abietta decisione, essendosi limitata a rirorre le
identiche questioni la cui soluzione, in diritto, è condivisa da questo collegio.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.2.2014

L’imputato DI ROCCO GUERRINO ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) Vizio di motivazione in ordine alla indicazione dell’elemento psicologico del
dolo; carenza di motivazione in ordine alla esclusione dell’attenuante di cui
all’art. 648 II^ comma cp

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