Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23376 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 23376 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CATALDO GIUSEPPE N. IL 02/09/1957
avverso la sentenza n. 183/2009 TRIBUNALE di LOCRI, del
20/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto

1.

Il Tribunale di Locri, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato

Cataldo Giuseppe alla pena di C 140,00 di ammenda, siccome colpevole del reato
di cui all’art. 697 cod. pen., per avere illegalmente detenuto n. 49 cartucce
calibro 6,35.

2. Avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, avvocato Giuseppe

Calabria, con provvedimento del 9 maggio 2012, come ricorso per cassazione,
essendo le sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda inappellabili chiedendone la riforma, con riferimento alla misura della pena.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta nell’interesse di Cataido Giuseppe è inammissibile.
Ed invero il motivo di impugnazione dedotto in ricorso, relativo al trattamento
sanzionatorio, deve ritenersi manifestamente infondato ove si consideri che
l’obbligo della motivazione in ordine alla entità della pena irrogata deve ritenersi
sufficientemente osservato, “qualora il giudice dichiari di ritenere “adeguata” o
“congrua” o “equa” la misura della pena applicata o ritenuta applicabile nei caso
concreto; poiché la scelta di tali termini, invero, è sufficiente a far ritenere che
il giudice abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi
previsti dall’art. 133 cod. pen.” (in tal senso, ex multis Cass., Sez. 6, Sentenza n.
7251 del 24/5/1990, Rv. 184395).

2. Alla declaratoria di inammIssibilità del ricorso consegue la condanna dei
ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo
Ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende,
congruamente determinabile in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma; 11 -1-4 -rrovemb re- 2012

IL C1NSIGLIERE ESTENSORE

DEPOSITATA

L PRE DENTE

Mammoliti ha proposto appello – qualificato dall’adita Corte di Appello di Reggio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA