Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23375 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23375 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CERVELLERA GIUSEPPE MARCO N. IL 25/04/1978
avverso la sentenza n. 1007/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 25/02/2014
L’imputato CERVELLERA Giuseppe Marco ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) vizio di motivazione in relazione alla interpretazione dell’art. 647 cp da
ritenersi errata, mancando comunque la prova che lo imputato fosse consapevole
della illecita provenienza del documento rinvenuto. Il ricorrente lamenta anche
La interpretazione dell’art. 62 bis cp e la motivazione per la quale non sono state
riconosciute le attenuanti generiche
Il ricorrente ripropone in questa sede le ragioni che già avevano costituito
ragione di gravame in sede di appello, senza peraltro introdurre censure
specifiche alla motivazione della decisione impugnata.
Pertanto il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti va qui ribadito il principio per il quale, “È inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di
quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,
dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto
omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso. [Cass. pen., sez. VI, 11-03-2009, n. 20377 Ced Cass.,
rv. 243838] .
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.2.2014
MOTIVI DELLA DECISIONE