Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23375 del 16/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 23375 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BALADI YOUNES, N. IL 17/4/1987,
2) KHATFARI YOUSSEF, N. IL 16.3.1991,
3) BETTACHE ALI’, N. IL 16.5.1986,
avverso la sentenza n. 13190/2012 pronunciata dal Tribunale di Milano il
4/12/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Tindari Baglione, che ha chiesto la declaratoria
di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano applicava ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. a Baladi Younes la pena di anni tre di reclusione ed
euro dodicimila di multa; a Khattari Youssef e Bettache Alì la pena di anni due
mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa, ciascuno, in relazione al
reato di cui all’art. 73 T.U. Stup.

2.

Con tre distinti atti personalmente sottoscritti, dal pedissequo tenore,

ricorrono per cassazione gli imputati e deducono l’omessa motivazione in ordine
alla impossibilità di emettere una sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 16/05/2013

3. I ricorsi sono manifestamente infondati.
La doglianza, formulate in modo assolutamente generico,

impone di

rammentare che nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato
l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità,
questioni con riferimento alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del
fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla applicazione e comparazione delle
circostanze, alla entità e modalità di applicazione della pena (salvo che non si
versi in ipotesi di pena illegale) ( v., tra le tante, Sezione VII, 21 dicembre
Nella specie, peraltro, il Tribunale ha espressamente motivato le ragioni per le
quali non sussistono le condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art.
129 cod. proc. pen., facendo richiamo a quanto esposto nell’annotazione di
attività di indagine, nei verbali di perquisizioni, sequestro e arresto e all’esito
delle analisi sulle sostanze in sequestro. Sia pure attraverso un rinvio ad altri
documenti, In tal modo si sono chiaramente indicate le ragioni fattuali e
giuridiche per le quali si è ritenuto non esservi evidenza della prova
dell’innocenza degli imputati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1500,00 (millecinquecento/00) ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 ciascuno a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/5/2013.

2009, Saidani).

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