Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23374 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23374 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NIANG PAPA N. IL 13/04/1978
avverso la sentenza n. 368/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 25/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato
Infatti, nel caso in esame, la doglianza è del tutto generica perché non sono
specificati i motivi di fatto e le ragioni di diritto posti a fondamento della
impugnazione.
Il ricorrente ha già devoluto alla Corte d’Appello di Genova la doglianza di cui in
epigrafe e la Corte territoriale ha reso risposta esaustiva in diritto [pag. 3 della
sentenza impugnata] che questo collegio ritiene di condividere. Il ricorrente non
esprime in modo compiuto le ragioni per le quali sarebbe erronea in diritto la
decisione impugnata.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.2.2014
L’imputato NIANG PAPA ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento in
epigrafe riportato, lamenta:
§1) Erronea applicazione della legge penale e segnatamente la mancanza di
applicazione dei principi contenuti nella decisione 28443/2002 della V^ sezione
penale della Corte di cassazione.