Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23374 del 16/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 23374 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
ZANON PATRICK N. IL 21/05/1980
avverso la sentenza n. 152/2012 TRIBUNALE di BASSANO DEL
GRAPPA, del 15/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
lette/4~1e conclusioni 4:1e1 PG D tt.
u,t2ez- cf„t.
A
Q LLtL
Get’ee44r €(
4t4-012- 1.«.4A)1■1> eA’‘,„,- 14jC42-

A

LI

aflegl12{1, 4Z),92. 7‘92U1NOU-,■
019- CYL .»”Crg

5ea- C.0

‘0‘«42-

t

7/24 414/>,\04-42._

tAA–CrL^

2,444

c9IAZ ife.A`CJAAT dea-44’44″i/

OLet

tt-e-A

/fàe40440—

4gE1~14/30r-AVW;

Pr

Data Udienza: 16/05/2013

Con sentenza del 15/06/2012 il Tribunale di Bassano
del Grappa applicava a Zanon Patrick, imputato in
ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett.
c) e comma 2 bis del Codice della Strada, la pena di
mesi nove e giorni dieci di arresto ed euro 2.133,00
di ammenda; pena sospesa. Disponeva altresì la revoca
della patente di guida, nonché la confisca
dell’autovettura di proprietà del prevenuto,
disponendo il dissequestro e la restituzione della
stessa al legittimo proprietario, con trasmissione
degli atti alla Prefettura di Vicenza per quanto di
competenza.
Avverso tale statuizione il Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Venezia proponeva
ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento
del provvedimento impugnato che censurava per i
seguenti motivi:
l) il giudice aveva contraddittoriamente ordinato sia
la confisca del veicolo, in realtà un ciclomotore
e non un’autovettura, come erroneamente indicato
in sentenza, sia il dissequestro e la restituzione
dello stesso all’imputato;
2) con la sentenza impugnata è stata applicata la
pena di mesi nove e giorni dieci di arresto ed
euro 2.133,00 di ammenda, anziché quella
concordata tra le parti di mesi otto di arresto ed
euro 2.000,00 di ammenda.

Considerato in diritto
Il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati in
dispositivo.
Quanto al secondo motivo si osserva che, in effetti,
nel dispositivo letto in udienza, è stata
correttamente indicata la pena concordata tra le
parti di mesi otto di arresto ed euro 2.000 di
ammenda. Soltanto nella sentenza impugnata è stata
trascritta (sia in motivazione che in dispositivo)
una pena erronea.
Appare chiaro pertanto che si è trattato di un errore
materiale nella redazione della sentenza e che debba
quindi prevalere il contenuto del dispositivo letto
in udienza.
Per quanto invece attiene al primo motivo, sono
chiaramente contraddittorie le statuizioni contenute
sia nel dispositivo letto in udienza sia nella
sentenza depositata, con le quali è stata disposta la

Ritenuto in fatto

PQM
Annulla
senza
rinvio
la
sentenza
impugnata
limitatamente al dissequestro e alla restituzione del
veicolo; statuizioni che elimina.
Dispone rettificarsi la motivazione e il dispositivo
della sentenza impugnata quanto all’entità della pena
inflitta: pena che determina in mesi otto di arresto
ed euro 2.000,00 di ammenda.
Dispone correggersi il dispositivo della medesima
sentenza nel senso che il veicolo confiscato è il
ciclomotore YAMAHA Booster BNK oggetto del sequestro
e non già l’autovettura tg.BR509GC.

Così deciso in Roma il 16.05.2013

confisca e contemporaneamente la restituzione del
veicolo.
Nella fattispecie che ci occupa la confisca è
obbligatoriamente prevista dall’art.186, comma 2, del
Codice della Strada anche in caso di patteggiamento,
trattandosi di veicolo di proprietà dell’imputato.
La sentenza impugnata dovrà essere pertanto annullata
senza rinvio limitatamente al dissequestro e alla
restituzione
del
veicolo,
eliminando
tali
statuizioni.
Si deve poi procedere alla correzione degli errori
materiali contenuti nella sentenza impugnata,
dovendosi rettificare la pena applicata in mesi otto
di arresto ed euro 2.000 di ammenda e dovendosi
indicare il veicolo confiscato come “ciclomotore
Yamaha Booster” oggetto del sequestro.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA