Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23372 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 23372 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ANNA GIROLAMO N. IL 10/10/1973
avverso l’ordinanza n. 99/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
01/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
ilzsentite le conclusioni del PG Dott. , PArtzt..c..,’ /si A ‘eier..0

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Data Udienza: 23/04/2013

Ritenuto in fatto

Ricorre per cessazione il difensore di fiducia di D’Anna Girolamo avverso
l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Palermo in data 1.2.2013 con cui
veniva rigettata la richiesta di riesame dal predetto avanzata avverso l’ordinanza in
data 10.1.2013 del G.i.p. del Tribunale di Palermo applicativa della misura
cautelare carceraria per tre delitti di spaccio di stupefacenti, tipo hashish.
Deduce il vizio motivazionale rappresentando l’insussistenza dei ravvisati gravi
rispettive conversazioni intercettate poste a base delle tre imputazioni ascritte al
ricorrente e concernenti la reiterata cessione di sostanza stupefacente tipo hashish
ad Ammirata Fabio, Ingrassia Francesco, Faranda Alessandra Rita ed Orofino Fabio.
Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va respinto.
Va rammentato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il
ricorso per cessazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche
norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento
secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone
censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una
diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen.
Sez. V, 8.10.2008 n. 46124 Rv. 241997).
E nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, non possono trovare ingresso
le censure che, pur investendo formalmente la motivazione (nelle quali si sostanzia
anche la rappresentata violazione di legge), si risolvono nella prospettazione di una
diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. Il controllo di
logicità della motivazione deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato
eccedendo 400la competenza della Cessazione ogni potere di revisione e di
apprezzamento degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli Indizi, nonché ogni valutazione sulle caratteristiche
soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e
delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito
esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura
cautelare e del tribunale della libertà (v. ex ceteris: Cass. pen. Sez. I, 20.2.1998,
n. 1083, Rv. 210019; Sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, Rv.206104).
Allorché sia denunciato, come nel caso di specie, il vizio di motivazione del
provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare,
In relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso
ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che
l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato,
2

Indizi di colpevolezza attraverso la contestazione dell’interpretazione data delle

controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli
elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed al principi di diritto che
governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. pen. Sez. Un. n. 11
del 2.5.2000, Rv. 215828).
Nella fattispecie, nessuna delle predette due evenienze -violazione di legge o vizio
di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1. lett. e)- risulta essersi
verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente
giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua
adeguatezza.
Invero, il Tribunale ha ampiamente e legittimamente assolto all’onere motivatorio,
analizzando adeguatamente le conversazioni tratte dalle intercettazioni e poste a
base delle imputazioni con riscontri inequivocabili sia attraverso gli immediati
accertamenti di P.G. (e sequestro di stupefacente rinvenuto in possesso
rispettivamente dell’Ingrassia e del collega di lavoro dell’Ammirata che si trovava
assieme a quello all’interno del box adibito ad ufficio dell’officina ove lavoravano)
per due dei capi d’imputazione contestati (Ti e T2) sia attraverso lo stesso tenore
criptico e convenzionale delle conversazioni tra il D’Anna e il cessionario dello
stupefacente Orofino (interpretate secondo criteri logici ed univoci come aventi ad
oggetto sostanze stupefacenti che l’indagato deve cedere all’Orofino), e i ripetuti
appuntamenti tra i due (circa l’ultimo capo d’imputazione, T3).
Riguardo a tale ultimo capo d’imputazione, si rammenta, infatti, che, in tema di
intercettazioni di conversazioni o comunicationi, l’interpretazione del linguaggio
adoperato dal soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione
di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di
legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza
utilizzate, come deve ritenersi abbia fatto ineccepibilmente il Tribunale nel caso
sottoposto al vaglio di questa Corte (Cass. pen. Sez. VI, n. 17619 del 8.1.2008,
Rv. 239724 e successive conformi).
Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà degl’indagati, si
deve disporre, ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter, disp. att. c.p.p., che la cancelleria
trasmetta copia del presente provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario
competente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3

prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito
dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.

Così deciso in Roma, il 23.4.2013

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