Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23372 del 14/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23372 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: LEO GUGLIELMO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di

De Fanis Luigi, nato a Fara San Martino il 07/07/1960

avverso l’ordinanza in data 6/02/2014 del Tribunale di L’Aquila in funzione di
giudice dell’appello cautelare.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Guglielmo Leo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del dott. Oscar
Cedrangolo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È impugnata l’ordinanza del 6/02/2014 con la quale il Tribunale di L’Aquila,
in funzione di giudice dell’appello cautelare, ha confermato il provvedimento in
data 8/01/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara,
di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli
arresti domiciliari applicata nei confronti di Luigi De Fanis.

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Data Udienza: 14/05/2014

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Il Tribunale, preso atto che il Giudice cautelare ha negato la rilevanza del
mero decorso del tempo in punto di attenuazione delle esigenze cautelari, ha
confermato il giudizio di attualità del rischio di inquinamento della prova, avuto
riguardo ai rapporti tra De Fanis e la sua ex segretaria, Lucia Zingariello, ed
all’eventualità di pressioni affinché la coindagata modifichi le dichiarazioni rese
in fase di indagini.
Lo stesso Tribunale ha poi ritenuto la necessità di individuare un termine di
durata massima della misura disposta o conservata a fini di tutela della

termine in tre mesi, decorrenti dalla data del relativo provvedimento.

2. Ricorre il Difensore del De Fanis, denunciando vizio di motivazione e
violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.
Il Tribunale avrebbe omesso di verificare adeguatezza e proporzionalità della
misura detentiva in corso di applicazione, senza affrontare il tema della
sufficienza di misure meno incidenti sul diritto alla libertà personale, come ad
esempio l’obbligo od il divieto di dimora. Sarebbero oscuri, inoltre, i riferimenti
dell’ordinanza impugnata alla “tipologia dei rapporti” intercorrenti tra De Fanis
e la Zingariello.
Con un secondo motivo, il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 292,
405 e 406 cod. proc. pen. Infatti, il Tribunale avrebbe fissato il termine di
durata della misura con una scadenza eccedente la data in cui dovrebbe spirare
il termine di durata massima dell’indagine preliminare. La legge non
consentirebbe il perpetuarsi d’una misura di protezione delle indagini quando le
stesse indagini devono essere necessariamente concluse a norma dell’art. 405
cod. proc. pen.

3. Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Risulta infatti dagli atti che, successivamente all’ordinanza impugnata, sono
state disposte nei confronti del De Fanis dapprima la sostituzione della misura
degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora, ed in seguito la revoca
di tale ultima misura, con conseguente cessazione di ogni trattamento
cautelare.
Poiché il ricorso che ha introdotto il presente giudizio ha riguardo esclusivo al
tema dell’attualità delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza di misure non
detentive alla relativa assicurazione, non resta che prendere atto di come sia
venuto meno l’interesse del De Fanis ad una pronuncia sul merito
dell’impugnazione.
Ne consegue, appunto, la inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
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genuinità del procedimento di formazione della prova, ed ha stabilito tale

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Così deciso il 14/05/2014.

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