Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23370 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 23370 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANISTRO NICOLA N. IL 23/03/1972
avverso l’ordinanza n. 263/2011 TRIBUNALE di RIETI, del
29/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ka4.740 FiAg 4-edr-442
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Uditi difenso Avv.;

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Data Udienza: 23/04/2013

Ritenuto In fatto
Ricorre per cassazione Canistro Nicola avverso l’ordinanza in data 29.6.2011 del
Tribunale di Rieti che rigettava l’opposizione presentata contro il decreto del G.i.p.
del Tribunale stesso che aveva negato ammissione al patrocinio a spese dello
Stato sul presupposto della percezione da parte dell’istante di redditi derivanti da
attività illecite, condannando l’opponente alle spese di lite in favore della
controparte, liquidate il C 500,00, oltre accessori di legge.
– la motivazione si limitava alla ripetizione di quella del giudice di prime cure ed il
provvedimento era stato adottato nella forma del decreto e non dell’ordinanza;
– non vi era stata adeguata valutazione della situazione economica familiare quale
documentata dall’istante e delle risultanze del casellario;
– era stata inflitta erroneamente la condanna alla spese, laddove l’Ufficio
finanziario di Rieti non si era nemmeno costituito.
Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per
l’annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna alle spese con rigetto nel
resto.
E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente.
Considerato in diritto

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E’ irrilevante la denominazione dell’atto impugnato, dovendo la natura dell’atto
processuale essere stabilita non in base alla denominazione ed alla terminologia
adottata, bensì con riguardo al contenuto sostanziale ed agli effetti che lo stesso è
destinato a produrre (Cass. pen. Sez. VI, n. 7483 del 3.12.2007, Rv. 238914).
Nel caso di specie il provvedimento deve palesemente qualificarsi come ordinanza
emessa dal Tribunale in composizione collegiale in luogo del solo Presidente, come
avrebbe dovuto esserlo ai sensi dell’art. 99 dPR 115/2002.
Ma la competenza del Presidente prevista dalla norma predetta è di natura
strettamente funzionale, come tale deducibile anche d’ufficio, laddove il Tribunale
è organo diverso e non può ritenersi sovrapponibile al Presidente o ad esso
sostituibile, nemmeno per “maggiore garanzia” (cfr. Cass. pen. Sez. IV, n. 44189
del 28.9.2012, Rv. 253644).
Le doglianze rappresentate dal ricorrente rimangono, pertanto, assorbite da tale
rilievo d’ufficio.
Consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con
trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Rieti per la decisione
sull’opposizione proposta.
P.Q.M.

2

Deduce la violazione di legge in quanto:

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Presidente del Tribunale di Rieti per la decisione sull’opposizione proposta.

Così deciso in Roma, il 23.4.2013

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