Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23369 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 23369 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONSONEGO MICHAELA parte offesa nel procedimento
c/
BUSSOLETTI FIORELLA N. IL 12/02/1963
avverso il decreto n. 456/2009 GIP TRIBUNALE di TERNI, del
04/05/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
tr,Apse
lette/ette le conclusioni del G Dott.
(9, 14

n

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/04/2013

Ritenuto in fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Terni, con ordinanza del 4/05/2012, disponeva
l’archiviazione del procedimento, attesa l’infondatezza
della notizia di reato, nei confronti di Bussoletti
Fiorella con riferimento al reato di omicidio colposo
in danno del motociclista Monsonego Florian.
La persona offesa Monsonego Michaela proponeva ricorso
in Cassazione avverso la sopraindicata ordinanza per
mancanza della motivazione sulla irrilevanza delle
investigazioni suppletive proposte dalla opponente e
per illogicità della motivazione in ordine alla
reiezione della opposizione all’archiviazione.
Lamentava innanzitutto la ricorrente che il G.I.P. del
Tribunale di Terni, all’esito dell’udienza in camera di
consiglio fissata ex art.409, comma 2, nelle forme di
cui all’art.127 c.p.p., aveva disposto l’archiviazione
del procedimento, dopo avere ritenuto l’ammissibilità
della proposta opposizione, in quanto aveva ritenuto la
insussistenza di elementi a carico dell’indagata,
assumendo come base logica gli accertamenti compiuti
dal pubblico ministero, ma senza nulla motivare in
relazione alle investigazioni suppletive indicate dalla
opponente persona offesa. Il G.I.P. infatti non aveva
nemmeno accennato alla investigazione richiesta dalla
opponente consistente nell’audizione del sig.
Bernardino Clesio, unico testimone oculare dei fatti di
cui all’imputazione, mai ascoltato prima, e non aveva
motivato in merito alla sua pertinenza o irrilevanza.
Inoltre la ricorrente lamentava che il G.I.P. aveva
fatto proprie le motivazioni del pubblico ministero in
ordine alla correttezza dell’archiviazione della
notizia di reato, rappresentando considerazioni di
natura generica (l’imprudenza connessa con la giovane
età, la potenza del mezzo, la velocità tenuta dal
motociclista), ma senza fornire alcuna risposta alle
specifiche e puntuali critiche svolte dalla opponente.

Considerato in diritto
I proposti motivi di ricorso non appaiono fondatie~t- -t’,,.. kAvfq
infatti che non si verte in ipotesi di /lui(
Si osserva
previa
decreto)
de
plano
(con
archiviazione
dichiarazione di inammissibilità, bensì in quella
diversa di archiviazione (con ordinanza) all’esito
della fissata udienza di comparizione delle parti.
Conseguentemente si verte in ipotesi diversa da quella
regolata dal secondo comma dell’art.410 c.p.p. in
la
valutazione
di
è
operata
non
si
quanto

Pr

inammissibilità dell’opposizione con decreto, ma si è
proceduto alla fissazione dell’udienza camerale
all’esito della quale il giudice può o indicare
ulteriori indagini, o disporre la formulazione
dell’imputazione o, infine, procedere
all’archiviazione con ordinanza.
Tanto premesso si osserva che il ricorso per
cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è
consentito nei soli casi di mancato rispetto delle
regole poste a garanzia del contraddittorio ex
art.409, comma 6, e 127, comma 5, c.p.p., essendo
inammissibile l’eventuale ricorso per vizio di
motivazione o per travisamento dell’oggetto o per
omessa considerazione di circostanze di fatto già
acquisite (cfr, Cass., Sez.1, Sent. n.8842 del 7
febbraio 2007), così come non è ricorribile
l’ordinanza contenente l’invito al pubblico ministero
a formulare l’imputazione (cfr, Cass., Sez.5, Sent.
n.27984 del 20 maggio 2004).
Il principio generale fissato dall’art.125, coma 3,
c.p.p., per il quale sussiste l’obbligo di motivazione
delle sentenze e delle ordinanze a pena di nullità
determina la sola ricorribilità per violazione di
legge ai sensi dell’art.606, coma l, lett.c) c.p.p.,
atteso che nella nozione di violazione di legge
rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la
presenza di motivazione meramente apparente, in quanto
correlate all’inosservanza di precise norme
processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale
può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto
attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso
di cui alla lettera e) dell’art.606 c.p.p..
La stessa Corte costituzionale ha osservato (cfr
sent.n.134 del 1993) che il decreto (o l’ordinanza) di
archiviazione, realizzando il controllo da parte del
giudice per le indagini preliminari sulla scelta del
pubblico ministero di non esercitare l’azione penale e
sostanziandosi quindi in un “mero accertamento di
superfluità del processo” (sent. n.88 del 1991), è
privo di stabilità in quanto può sempre essere
superato da una successiva riapertura delle indagini,
motivata anche dalla semplice esigenza di nuove
investigazioni.
Nella fattispecie che ci occupa, come osservato
altresì dal Procuratore generale di questa Corte, non
si verte in ipotesi di mancanza di motivazione o di
motivazione apparente della ordinanza impugnata, in
quanto il giudice ha fornito gli elementi sui quali è
fondata la propria decisione, facendo riferimento alla
richiesta formulata dal pubblico ministero (all’esito
delle ulteriori indagini) e fornendo motivazione a
sostegno del provvedimento adottato.

Il
ricorso
deve
essere
pertanto
dichiarato
inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 300,00
in favore della cassa delle ammende.
PQM

Così deciso in Roma il 12.04.2013

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 300,00 in favore della Cassa delle
ammende.

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