Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23368 del 06/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23368 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

Data Udienza: 06/05/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Michele Mazzara, nato a Paceco il 15/01/1960
avverso l’ordinanza del 03/01/2014 del Tribunale di Palermo,
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eugenio
Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 03/01/2014, in parziale
accoglimento del riesame proposto nell’interesse di Michele Mazzara avverso
l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di
Palermo il 04/12/2013, successivamente sostituita con gli arresti presso il
domicilio, ha confermato la misura in relazione alle ipotesi di reato di cui all’art.
12 quinquies d.l. 8 giugno 1992n.306, convertito nella I. 7 agosto 1992 n.
356/92 contestate ai capi 16) e 17), per avere questi fittiziamente attribuito la
titolarità di quote sociali a terzi al fine di agevolare la consumazione del reato di
riciclaggio, ed ha escluso per tali imputazioni l’esistenza di indizi dell’aggravante
di cui all’art. 7 d.I.13 maggio 1991 n. 152 convertito nella I. 12 luglio 1991 n.
203, oltre che la sussistenza del medesimo reato, contestato ai capi 18) e 19)
con riferimento all’attribuzione a terzi della carica di amministratore di società a
lui riconducibili, valutata non rapportabile alla condotta prevista nella fattispecie
contestata.
2. La difesa del Mazzara con il primo motivo di ricorso deduce violazione di
legge e vizio di motivazione riguardo all’individuazione dei gravi indizi di

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colpevolezza, in relazione alla sussistenza del dolo, osservando che in argomento
il Tribunale ha fatto riferimento ad iniziative giudiziarie a suo carico, riconducibili
all’anno 2008, che gli avrebbero consigliato di operare nel senso contestato. Si
esclude invece che l’interessato abbia mai avuto notizia di tali iniziative e che
sussista agli atti un elemento indiziario in tal senso.
3. Si deduce inoltre violazione di legge e vizio di motivazione in relazione

quanto già esposto in punto di difetto di dolo, oltre che le iniziative di acquisto di
beni mobili ed immobili eseguiti a nome proprio dall’interessato, in relazione ai
quali è stato introdotto un procedimento teso all’applicazione di misure di
prevenzione patrimoniale, che in sé esclude la sussistenza del pericolo
richiamato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il provvedimento impugnato individua una serie univoca e convergente
di elementi indiziari riguardanti l’effettiva disponibilità in capo all’odierno
ricorrente della società Spe.Fra. costruzioni srl, che la difesa non contesta,
limitandosi a contrapporre l’assenza di finalità elusiva sottesa a tale iniziativa
economica, sostenuta in forza della mancata conoscenza delle iniziative
giudiziarie a suo carico, oltre che il contrasto di tale ricostruzione con
l’intestazione a proprio nome di ulteriori beni in periodo successivo.
L’esame del provvedimento impugnato ha consentito per contro di
verificare la coerente argomentazione fornita sul punto, con riferimento
all’andamento delle indagini a carico dell’interessato, nel periodo precedente e
concomitante all’intestazione contestata, che rendono ragione dei timori nutriti
sulla possibile sottoposizione dei beni a provvedimenti ablativi e giustificano le
contromisure disposte, con riguardo ad una complessiva attività imprenditoriale,
elementi che, sulla base di quanto accertato nel provvedimento non
caratterizzavano la fase successiva, nel corso della quale Mazzara ha provveduto
all’intestazione in suo favore di singoli specifici acquisti.
Le evidenze richiamate, in uno con l’assenza di giustificazione
dell’interposizione realizzata, che non si contesta, costituisce un complesso
indiziario coerente, allo stato degli accertamenti, idoneo a sorreggere con
l’elevata probabilità richiesta in questa fase, il provvedimento impugnato.
3.

Analogamente infondata risulta la contestazione riguardante le

esigenze cautelari, giustificata dalla difesa in ragione della pendenza di iniziative

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Cassazione sezione VI, rg. 7733/2014

all’accertamento dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione, richiamando

giudiziarie sulla base delle quali si assume il costante controllo sulla consistenza
patrimoniale dell’interessato.
Al di là della genericità della deduzione, si deve rilevare che in argomento la
difesa si limita ad una prospettazione alternativa, non idonea superare quanto
analiticamente espresso sul punto nel provvedimento impugnato, ove a sostegno
del pericolo di reiterazione si richiamano gli allarmanti rapporti che l’interessato

l’iscrizione della sua condotta in un’azione ascrivibile a plurimi complici, elementi
non contestati, che appaiono sorreggere in maniera logica e non contraddittoria
la valutazione contestata.
4.

L’infondatezza del ricorso impone la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 06/05/2014

risulta aver coltivato con rappresentanti di associazioni mafiose territoriali e

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