Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23364 del 20/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 23364 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: LEO GUGLIELMO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore nell’interesse di

Benedetto Carmelo, nato a Melito Porto Salvo il 07/02/1988

avverso ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice
dell’appello cautelare, in data 05/11/2013

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Guglielmo Leo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso
chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. È impugnata l’ordinanza in data 05/11/2013 del Tribunale di Reggio Calabria,
in funzione di giudice dell’appello cautelare, con la quale è stato rigettato
l’appello proposto nell’interesse di Carmelo Benedetto contro l’ordinanza del
Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, del 9/09/2013, che ha
rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia
in carcere.

(.02-›

Data Udienza: 20/02/2014

L’accusa concerne l’asserita appartenenza del Benedetto, in qualità

di

organizzatore, ad una associazione per delinquere qualificata a norma degli artt.
416 cod. pen. e 7 del decreto-legge n. 152/1991, collegata alla cosca Iamonte
delle ‘Ndrangheta calabrese e dedita al commercio di armi (capo C della rubrica
del provvedimento restrittivo). Benedetto è anche accusato di alcuni dei delittifine dell’organizzazione, cioè fatti di detenzione e porto di armi da sparo,
anch’essi aggravati a norma dell’art. 7 del citato decreto-legge n. 152/1991 (capi

2. Nel provvedimento de quo il Tribunale, premesso che gli spetta una mera
verifica di correttezza dell’ordinanza impugnata in merito all’eventuale rilevanza
di elementi sopravvenuti all’ordinanza applicativa, afferma che il tempo trascorso
dall’esecuzione del provvedimento restrittivo, data la qualità dei delitti in
contestazione, non legittimerebbe l’accoglimento delle istanze difensive.
L’elemento di novità rappresentato dalla Difesa dell’appellante, e cioè la
possibilità dell’applicazione della misura degli arresti domiciliari presso una
cooperativa sociale, che si impegnerebbe a favorire un percorso rieducativo per
l’interessato, non avrebbe in realtà rilievo. La rieducazione sarebbe finalità
estranea alle misure cautelari personali, essendo piuttosto tipica della fase
esecutiva, e comunque potrebbe essere perseguita anche nell’ambito della
struttura carceraria..
Per tale ragione, il quadro cautelare dovrebbe ritenersi invariato rispetto a
quello già valutato, con esiti negativi per il ricorrente, sia in occasione del
riesame del provvedimento applicativo della misura, sia in occasione dell’appello
già proposto contro il rigetto di una precedente istanza di revoca o modifica del
trattamento (è citata la motivazione del secondo provvedimento)

2. Con unico motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di
legge (art. 275 cod. proc. pen.).
La rilevanza del lungo tempo trascorso dai fatti e dall’avvio del trattamento
cautelare sarebbe stata esclusa apoditticamente, al pari di quella dei «numerosi
elementi nuovi» sottoposti ai Giudici della cautela, che avrebbero dovuto
condurre ad un giudizio di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari,
come in concreto rappresentata.
Il Tribunale inoltre, richiamando il dato d’una pretesa saltuarietà dei controlli
relativi alla misura indicata, avrebbe compiuto una osservazione generica e non
adeguata al caso di specie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

u2,

C23, C31 e C51 della rubrica).

1. Il ricorso deve essere accolto, nei limiti che subito saranno precisati.

2. La motivazione del provvedimento impugnato elude, nella sostanza e nella
forma, la questione essenziale che la Difesa aveva posto con il proprio appello
cautelare, e cioè l’eventuale idoneità sopravvenuta di una misura cautelare
diversa dalla custodia in carcere. Una misura – è appena il caso di aggiungere che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 57/2013 non è più

previste dall’articolo 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, che nella specie risultano contestati al
ricorrente.
L’eliminazione di una presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della
custodia in carcere implica, all’evidenza, un dovere motivazionale più esteso per
il giudice della cautela, che deve escludere l’esistenza di elementi concreti dai
quali possa desumersi la sufficienza di una misura di restrizione meno intensa
della libertà personale.

3. Nell’interesse di Benedetto era stata prospettata, in particolare, la possibilità
che lo stesso fosse accolto in regime di arresti domiciliari presso una cooperativa
sociale, ove a quanto sembra vengono svolti lavori agricoli, anche a fini di
risocializzazione di persone sottoposte a procedimenti penali.

Il rilievo della circostanza è stato escluso in base alla sola osservazione che la
funzione rieducativa appartiene alla pena ed al relativo apparato di esecuzione,
ma non alle misure cautelari, che trovano giustificazione piuttosto nella necessità
di evitare un pregiudizio per le esigenze indicate all’art. 274 cod. proc. pen.
L’osservazione non è errata, ma, all’evidenza, non coglie il punto. Non si
tratta di stabilire se Benedetto necessiti o meno di rieducazione (non è stato
condannato, del resto), ma di verificare se le implicazioni della sua disponibilità
ad allontanarsi del luogo dei fatti, dedicandosi al lavoro in una struttura dedicata,
coniugate al regime di restrizione e controlli comunque connessi alla misura degli
arresti domiciliari, possano legittimare un giudizio di sopravvenuta
inadeguatezza per eccesso della custodia in carcere.
Questo era il thema decidendum, e su questo, in effetti, la Difesa del
ricorrente non ha ottenuto risposta.

4. Dunque, come anticipato, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, in
guisa che il Tribunale possa compiere una nuova valutazione dell’appello

3

preclusa ex lege con riguardo ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni

cautelare, secondo i parametri di valutazione previsti dalla legge e con
motivazione che dia adeguata contezza della decisione maturata.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale
di Reggio Calabria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma

1-ter,

Così deciso il 20/02/2014.

disp. att. cod. proc. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA