Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23363 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23363 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: LEO GUGLIELMO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore nell’interesse di

Meduri Consolato, nato a Melito Porto Salvo il 9/01/1987

avverso ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice
dell’appello cautelare, in data 02/10/2013

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Guglielmo Leo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il Difensore del ricorrente, avv. Antonino Curatola, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. È impugnata l’ordinanza in data 02/10/2013 del Tribunale di Reggio Calabria,
in funzione di giudice dell’appello cautelare, con la quale è stato rigettato
l’appello proposto nell’interesse di Consolato Meduri contro l’ordinanza del
Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, del 20/03/2013, che ha

Data Udienza: 20/02/2014

rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia
in carcere.
Detta misura era stata applicata, dal citato Giudice per le indagini preliminari,
con provvedimento del 28/01/2013, confermato dal competente Tribunale del
riesame 1’8/03/2013.
L’accusa concerne l’asserita appartenenza del Meduri, in qualità di partecipe,
all’organizzazione mafiosa ‘ndranghetista, ed in particolare al gruppo riferibile
alla famiglia Iamonte ed operante nel territorio di Melito Porto Salvo (capo A

porto illegale di arma comune da sparo, aggravati ex art. 7 del decreto-legge n.
152/1991 (capi C1 e C5 della rubrica).

2. Nel provvedimento impugnato il Tribunale, premesso che gli spetta una mera
verifica di correttezza dell’ordinanza impugnata in merito all’eventuale rilevanza
di elementi sopravvenuti all’ordinanza applicativa, afferma che il tempo trascorso
dall’esecuzione del provvedimento restrittivo, data la qualità dei delitti in
contestazione, non legittimerebbe l’accoglimento delle istanze difensive.
Alla luce delle presunzioni legislative, e delle implicazioni desumibili dalla
ipotizzata appartenenza alla cosca Iamonte, assumerebbe rilievo solo la
dimostrazione dell’intervenuto distacco dall’organizzazione mafiosa.
L’insufficienza allo scopo del dato concernente l’emigrazione all’estero del Meduri
sarebbe stata già dimostrata con l’ordinanza di riesame sopra citata, e non
sarebbero stati prospettati nuovi elementi di valutazione.

3. Con un primo motivo di ricorso, la Difesa del Meduri denuncia – in base
all’art. 606, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen.

la violazione degli artt.

273, 274, 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all’art. 416-bis cod. pen.
In sostanza, la difesa avrebbe dimostrato che il ricorrente non avrebbe
alcuna possibilità di reiterare il comportamento criminoso, e ciò sarebbe
sufficiente a superare le presunzioni legislative, anche in assenza di prova
positiva della rescissione del vincolo associativo. A tale proposito il
provvedimento impugnato sarebbe totalmente privo di motivazione.
In conclusione si legge anche un cenno all’asserita precarietà degli elementi
indiziari che sorreggono la contestazione cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2

u2e,

della rubrica). All’odierno ricorrente sono contestati anche i reati di detenzione e

2. Si è visto, infatti, che le doglianze difensive si appuntano in sostanza sul
giudizio di (perdurante) gravità del quadro indiziario sotteso alla contestazione
del delitto associativo, e soprattutto sulla deliberazione in merito all’attuale
sussistenza di esigenze cautelari, dalla quale discenderebbe, anche in forza della
presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la perdurante
legittimazione della custodia cautelare.
Le stesse questioni erano state poste, insieme ad altre, con il ricorso per
cassazione proposto contro l’ordinanza in data 08/03/2013 dello stesso Tribunale

l’ordinanza di applicazione della misura custodiale in corso di esecuzione.
Tale ricorso (r.g. n. 27888/13) ha condotto questa Corte, in data odierna, a
disporre l’annullamento con rinvio dell’ordinanza di riesame, in sostanziale
accoglimento di censure analoghe a quelle formulate con l’odierna impugnazione.
Si è stabilito, in particolare, che il Giudice del rinvio rivaluti la questione del
fondamento indiziario della contestazione associativa in base al principio di
prudente apprezzamento delle indicazioni eteroaccusatorie scambiate tra
soggetti terzi in ambito extraprocessuale, e di necessaria specificità degli
elementi concernenti l’appartenenza del singolo ad un contesto associativo, in
guisa che dalla motivazione del provvedimento emerga l’osservanza dei criteri
predetti.
Si è stabilito, ancora, che la questione dell’attuale sussistenza di esigenze
cautelari nei confronti di Meduri, a maggior ragione in caso di mancata conferma
della contestazione associativa (e dei possibili suoi riflessi quanto alle aggravanti
contestate per gli ulteriori reati), deve essere affrontata in osservanza dei
principi stabiliti dalla legge ed elaborati dalla giurisprudenza (in specie per
quanto attiene alla necessaria cessazione del vincolo associativo), ma con
riferimento alle caratteristiche del caso concreto. Caratteristiche che, nella
specie, comprendono un lunghissimo tempo trascorso dai fatti, l’incensuratezza
dell’indagato, l’intervenuta sua emigrazione in Canada, il suo rientro spontaneo
in Italia alla notizia delle indagini a suo carico, l’assenza di notizie riconducibili
alla sua militanza associativa dopo i fatti oggetto della contestazione.

3. Così stando le cose, il Meduri non vanta alcun ulteriore interesse alla
trattazione dell’odierno ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

3

di Reggio Calabria, che nella qualità di giudice del riesame aveva confermato

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,

disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 20/02/2014.

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