Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23359 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 23359 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAVALLARO ROBERTO N. IL 27/08/1962
avverso la sentenza n. 2190/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 25/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Geperale in.personagel Dott. i Ppeed444,e Azere€13.
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che ha concluso per i( Z,4cip il

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Data Udienza: 23/04/2013

Ritenuto In fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Cavallaro Roberto avverso la sentenza
emessa in data 25.9.2012 dalla Corte di Appello di Palermo che confermava quella in
data 6.12.2011 del G.u.p. del Tribunale di Termini Imerese con cui il predetto,
all’esito del giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art.
90 comma 9 lett. a) d.lvo 81/2008 (quale committente dei lavori di manutenzione
straordinaria di un appartamento e del rifacimento della facciata lato mare, ometteva
lavori) e di quello di cui agli artt. 40, 41, 589 commi 1 e 2 c.p. in danno di Glorioso
Salvatore, lavoratore dipendente della ditta affidataria di Catanese Francesco, che
precipitava dal primo palcato di un ponteggio, privo di protezioni laterali, con
parapetto non idoneo e sprovvisto di fermapiede, e condannato, con attenuanti
generiche equivalenti all’aggravante, alla pena di euro 800,00 di ammenda per il
primo reato e a quella di anni uno e mesi due di reclusione per il secondo, con i
benefici della sospensione condizionale e non menzione della condanna oltre al
risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili e al versamento di una
provvisionale in favore delle stesse.
Deduce i motivi di seguito sinteticamente riportati:
1. la violazione di legge ed il vizio motivazionale avendo la Corte territoriale ritenuto
l’integrazione della colpa generica (consistita nell’avere consentito, in maniera
negligente e imprudente il montaggio ed utilizzo del ponteggio, nonché nell’avere
omesso di vigilare sull’esecuzione dei lavori) e non già di quella specifica contestata
(avendo omesso di verificare preventivamente l’idoneità tecnico-professionale
dell’impresa affidataria ed esecutrice dei lavori), come ritenuto dal G.u.p., con
conseguente violazione del principio di cui all’art. 521 c.p.p.;
2.

i medesimi vizi in relazione alla sussistenza della penale responsabilità

dell’imputato a seguito dell’erronea valutazione delle risultanze processuali, dal
momento che la qualifica di direttore dei lavori ricoperta dal Cavallaro assieme a
quella di committente e proprietario, non implicava l’obbligo di vigilanza affinchè
nessuno potesse adoperare il ponteggio nè quelli in materia antinfortunistica propri
della ditta appaltatrice e tanto In assenza di prova della sua ingerenza nella gestione
della sicurezza dei lavori;
3. I medesimi vizi in relazione alla parte della sentenza che respingeva la tesi
difensiva concernente l’abnormità del comportamento del lavoratore che aveva
contravvenuto alle specifiche direttive al riguardo rilasciate dal datore di lavoro;
4. Il vizio motivazionale in ordine alla statuizione relativa alla provvisionale
riconosciuta alla parte civile, laddove la Corte territoriale si era limitata a richiamare
la motivazione della sentenza di primo grado;
2

di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria ed esecutrice dei

5. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al ritenuta corretto
operato del primo giudice in ordine alla misura della pena e alla mancata formulazione
del criterio di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va respinto.
Sub i e 3.

Del tutto erronea è l’affermazione secondo la quale il G.u.p. aveva condannato il
La sentenza impugnata, infatti, evidenzia (pag. 8) che la colpa ravvisata (e
puntualmente contestata anche nell’imputazione), era quella generica consistita
nell’aver consentito, in maniera negligente ed imprudente, il montaggio e l’utilizzo del
ponteggio (palesemente inadeguato e macroscopicamente pericoloso) e quindi,
quanto meno, nella mancata vigilanza sui lavori: peraltro la condotta rimproverabile
ritenuta dal G.u.p. era stata di fatto contestata all’imputato nel corso
dell’interrogatorio, sicchè, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità,
avendo potuto l’imputato comunque potuto difendersi in ordine ad all’oggetto della
contestazione, doveva escludersi la violazione di principio di cui all’art. 521 c.p.p.
A questo punto la censura in questione si appalesa anche come aspecifica avendo
riproposto in questa sede pedissequamente la medesima doglianza rappresentata
dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattesa con motivazione ampia e
congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000,
n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv.
240109).
Analogamente deve dirsi quanto alla censura relativa al preteso comportamento
abnorme del lavoratore, correttamente escluso con congrua motivazione che, fra
l’altro, evidenzia l’illogicità ed inverosimiglianza della tesi difensiva sul punto (il
Glorioso avrebbe lavorato per più giorni di sua iniziativa all’insaputa del suo datore di
lavoro “per puro spirito di liberalità” nell’interesse del Cavallaro).

Cavallaro avendo ritenuto la sua colpa specifica.

Sub 2.

La censura in questione non appare essere stata oggetto di doglianza con i motivi
d’appello, atteso anche quanto emerge dalla sentenza impugnata (art. 603 ultimo
comma c.p.p.).
Ad ogni modo, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza,
con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione
d’opera, è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario
delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, attesa l’incontestata
qualifica di direttore dei lavori assunta dal Cavallaro (che lo ammetteva oltre a
dichiarare di essere anche il progettista essendo architetto: pag. 7 sent. di primo
grado), avendo persino riconosciuto di essersi concretamente ingerito nell’esecuzione
3

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dei lavori (come riportato in sentenza a pag. 5). Sicchè tale qualifica di direttore dei
lavori, in una alla predetta ingerenza, che comporta la partecipazione all’obbligo di
controllare la sicurezza del cantiere, pone a carico del committente appaltatore gli
obblighi di garanzia antinfortunistica (Cass. pen. Sez. IV, n. 46383 del 6.11.2007, Rv.
239338 e successive conformi, tra cui Sez. IV, n. 3563 del 18.1.2012, Rv. 252672).

Sub 4.
E’ stata resa corretta e puntuale risposta alla doglianza dell’omessa motivazione circa
essa dal G.u.p.: del resto, in tema di provvisionale, la determinazione della somma
assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l’obbligo di
espressa motivazione quando l’importo rientri nell’ambito del danno prevedibile
(Cass. pen. Sez. VI, n. 49877 del 11.11.2009, Rv. 245701).

Sub 5. catA
Quanto censura che risulta in appello limitata alla misura della pena, si deve
rilevare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto
riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti,
la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita
(Cass. pen. Sez. VI 22.9.2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si
ritiene congrua” v. Cass. peri. Sez. VI 4.8.1998 n. 9120 rv. 211583), ma afferma
anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti
ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento
Illogico (Cass. pen. Sez. III 16.6. 2004 n. 26908 rv. 229298): evenienza che nel caso
di specie deve radicalmente escludersi.
Attesa la commistione di ragioni di infondatezza e d’inammissibilità e ritenendosi
prevalenti le prime, deve conseguire il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23.4.2013

la provvisionale riconosciuta alle parti civili individuando quella posta a fondamento di

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