Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23358 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 23358 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOLOGNINI GIOVANNI N. IL 06/05/1969
avverso la sentenza n. 1662/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
04/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona de,1».
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che ha concluso per ei;‹…42.«.;.-~
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Udito, per la parte civi , l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/04/2013

Ritenuto In fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Bolognini Giovanni avverso la sentenza
emessa in data 4.5.2012 dalla Corte di Appello di Bari che confermava quella in data
17.11.2009 del Tribunale di Trani- Sezione distaccata di Barletta, con cui il predetto
era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 187 comma 1° C.d.S. (fatto del
5.5.2008) e condannato alla pena di mesi due di arresto ed C 2.000,00 di ammenda
oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.
Corte territoriale disatteso il motivo d’appello concernente la nullità della notifica del
decreto di citazione a giudizio laddove era stata disconosciuta l’autenticità della firma
apposta sulla cartolina A.R., senza disporre una perizia e ritenendo la sufficienza sul
punto della mancata proposizione della querela di falso. Chiede, infine, l’estinzione del
reato per prescrizione.
Considerato In diritto
Il ricorso è inammissibile essendo il motivo prospettato aspecifico e manifestamente
infondato.
E’ palese la sostanziale aspecificità della censura che ha riproposto in questa sede
sostanzialmente la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e
da quel giudice disattesa con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile, laddove ha compiutamente spiegato, con il richiamo al
prevalente orientamento di questa Corte di legittimità (Cass. pen. Sez. III, n. 44687
del 7.10.2004, Rv. 230315), che la mancata previsione nell’attuale art. 168 c.p.p. del
principio sancito dall’art. 176 c.p.p. previgente non comporta la possibilità per il
giudice di valutare liberamente la falsità della notifica sulla base di quanto deduce la
parte: la modifica implicava solo la caduta della previsione dell’incidente di falso ma
non snaturava il rilievo pubblicistico dell’atto pubblico della relata di notifica e la
conseguente necessità che la parte provi rigorosamente l’integrazione del reato di
falso da parte dell’ufficiale notificatore (Cass. pen. Sez. VI, n. 26066 del 26.4.2004,
Rv. 229460). Dovendosi aggiungere che non sarebbe nemmeno sufficiente la mera
allegazione della presentazione della querela di falso (Cass. pen. Sez. II, n. 13748 del
10.3.2009, Rv. 244056).
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo

per

la sua genericità, come

Indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
2

Deduce l’inosservanza dell’art. 179 c.,p.p. in relazione all’art. 484 c.p.p. avendo la

c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. Il, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Va segnalato, infine, che il termine prescrizionale previsto per il reato contestato, pari
ad anni cinque, essendo stato il reato commesso dopo l’entrata in vigore della novella
di cui alla L. n. 251 del 2005, non è ancora decorso.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una

186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23.4.2013

somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.

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