Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23358 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23358 Anno 2014
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona
avverso sentenza del 18/04/2013 del G.U.P. del Tribunale di Sulmona nei confronti di
2. FEDERICO Fabio, nato a Sulmona il 01/11/1955;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona t del sostituto P.G. dott. Eduardo V.
Scardaccione, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Motivi della decisione

1. Svolte le indagini preliminari, il procedente p.m. presso il Tribunale di
Sulmona ha chiesto il rinvio a giudizio di Fabio Federico, imputato dei reati di abuso di
ufficio e di falsità ideologica in atto pubblico commessi, nella sua qualità di sindaco del
Comune di Sulmona, il 18.8.2010.
All’esito dell’udienza preliminare il g.u.p. del Tribunale di Sulmona con
l’indicata sentenza del 18.4.2013 ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del
Federico in ordine ai reati ascrittigli per insussistenza del fatto.
2. A norma dell’art. 428 c.p.p. il Procuratore della Repubblica di Sulmona ha
impugnato per cassazione la sentenza di improcedibilità del g.u.p., deducendo vizi di
erronea applicazione della legge penale e di illogicità manifesta della motivazione
articolati in rapporto a più profili della vicenda processuale integrante la regiudicanda.
3. Il ricorso del pubblico ministero deve essere dichiarato in limine inammissibile,
perché proposto dopo lo spirare del termine decadenziale previsto per l’impugnazione
dal combinato disposto degli artt. 424 co. 4 e 585 co. 1 c.p.p.

Data Udienza: 17/12/2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 17 dicembre 2013
Il consiglier estensore
Giacom
ioni

L’impugnata sentenza del g.u.p. è stata pronunciata il 18.4.2013 e il giudice ha
indicato in trenta giorni il termine riservato al deposito della motivazione. Statuizione,
quest’ultima, per altro ultronea o inutile, perché non incidente (anche in caso di
eventuale fissazione di un termine di deposito superiore ai trenta giorni) sulla peculiare
disciplina dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, avuto riguardo
alla riconosciuta perentorietà e non prorogabilità del termine di deposito di trenta
giorni dalla pronuncia stabilito dal citato art. 424 co. 4 c.p.p. (v.: S.U. 26.2.2002 n. 31312,
D’Alterio, rv. 222043; Sez. 6, 7.5.2008 n. 21520, P.G. in proc. Formisano, rv. 240076).
Nel procedimento oggetto di ricorso il g.u.p. del Tribunale di Sulmona ha
depositato tempestivamente il 7.5.2013 (entro il detto termine di trenta giorni dalla
decisione) la motivazione della sentenza di improcedibilità nei confronti del Federico.
Pur non rendendosi indispensabile la comunicazione alle parti (presenti nell’udienza
preliminare) del deposito della motivazione della sentenza del g.u.p., perché avvenuto
nel predeterminato termine legale di trenta giorni, scadente nel caso in esame il
18.5.2013, la sentenza è stata comunicata al Procuratore della Repubblica di Sulmona e
al Procuratore Generale di L’Aquila il 14.5.2013.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non
luogo a procedere è pari a quindici giorni, secondo il dettato dell’art. 585, co. 1-lett. a),
c.p.p., trattandosi di decisione adottata all’esito di udienza camerale. Tale termine
decorre dalla scadenza dei trenta giorni stabiliti dall’art. 424 co. 4 c.p.p., quando la
motivazione sia depositata entro tale arco temporale, come è accaduto per l’impugnata
sentenza del g.u.p. di Sulmona. La decorrenza in parola deve ritenersi iniziata, quindi,
dal 18.5.2013, decorrenza formale ex lege più favorevole in concreto per il ricorrente
p.m., sebbene questi abbia ricevuto in epoca anteriore (come detto, il 14.5.2013), la
comunicazione della sentenza di non luogo procedere (S.U. 27.1.2011 n. 21039, P.M. in
proc. Loy, rv. 249670). Il ricorso per cassazione del p.m., redatto il 26.6.2013, è stato
presentato (depositato nella cancelleria dell’Ufficio del G.U.P. di Sulmona) soltanto
nella medesima data del 26.6.2013. Ben oltre, dunque, i quindici giorni stabiliti per la
proposizione di un tempestivo ricorso per cassazione.

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