Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23356 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 23356 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BACOCCOLI LUCIANO, N. IL 1/12/1953,
avverso la sentenza n. 597/2009 pronunciata dal Tribunale di Perugia, sezione
distaccata di Gubbio del 3/2/2011;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Giovanni D’Angelo, che ha chiesto dichiararsi
non doversi procedere per essere estinto il reato per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO
1. Bacoccoli Luciano veniva giudicato dal Giudice di Pace di Gubbio
responsabile delle lesioni patite da Mosca Vincenzo in occasione del sinistro
stradale verificatosi il 9.10.2004, perché alla guida di un motociclo Honda 1000
non manteneva una velocità commisurata alle condizioni della strada e di
visibilità e pertanto collideva con il veicolo Ape Piaggio condotto dal Mosca
mentre questi stava effettuando una manovra di svolta a sinistra.
L’imputato veniva quindi condannato alla pena di euro 350 di multa per il
reato di cui all’art. 590 cod. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe la decisione appena descritta è stata
confermata.
Secondo l’accertamento eseguito néi gradi di merito, il Bacoccoli, alla guida
di un potente motoveicolo, operava una manovra di sorpasso di un autocarro che
lo precedeva, in tratto di strada in cui tale manovra era vietata dalla segnaletica

Data Udienza: 23/04/2013

orizzontale (linea di mezzeria continua) e a causa della velocità mantenuta, pari
a 75 km/h, pertanto superiore a quella imposta di 60 km/h e comunque non
adeguata alle condizioni di visibilità e di luogo, andava a collidere con il
motocarro Ape condotto da Mosca Vincenzo, che stava effettuando una regolare
manovra di svolta a sinistra precedendo il menzionato autocarro.
2. Ricorre per cassazione l’imputato con atto sottoscritto personalmente.
2.1. Con un primo motivo rappresenta che il querelante è addivenuto alla
all’udienza.
2.2. Quindi deduce violazione di legge e vizio motivazionale avendo il
Tribunale travisato gli atti di causa, posto che dall’osservazione delle fotografie
allegate alla relazione del Corpo di Polizia Municipale di Gubbio, dalla foto 5 della
perizia eseguita da Bruno Rosanio e dall’elaborato del CTU emerge che la linea di
mezzeria nel tratto interessato al sinistro era discontinua, diversamente da
quanto ritenuto nei gradi di merito. In sostanza, la manovra di sorpasso operata
dal I3acoccoli era consentita dalla segnaletica orizzontale.
Anche in ordine al limite di velocità imposto nel tratto stradale, assume che
Il teste di Sauro Brugnoni ha indicato il limite di 60 km/h mentre né il perito né il
verbale fanno menzione di un limite diverso dai 90 km/h. La motivazione sul
punto sarebbe omessa, perché non tiene conto della perizia, che non menziona
limiti di velocità inferiori ai 90 km/h.
Quanto alla velocità mantenuta dal Bacoccoli, accertata dai giudici di merito
In 75 km/h, il ricorrente lamenta che la Corte di Appello non ha considerato che
le valutazioni del perito sono state condotte sulla base dell’osservazione di un
veicolo cui mancavano parti essenziali all’accertamento; che il CT di parte ha
determinato la velocità in 50-55 km/h; che il verbale di contestazione della
violazione dell’art. 141 C.d.S. redatto nei confronti del Bacoccoli venne annullato
dal Giudice di pace; che la velocità appena indicata era compatibile con quanto
riferito dal teste Alessandrini, conducente dell’autocarro che seguiva il veicolo
condotto dal Mosca e precedeva il centauro.
Infine, censura la decisione impugnata in quanto incorsa in contraddittorietà
laddove afferma al contempo che la visuale del Bacoccoli era ostruita
dall’autocarro condotto dall’Alessandrini e che il motociclista si era avveduto
della manovra di svolta eseguita dal Mosca. E ciò in contrasto anche con quanto
asserito dal perito, dettosi impossibilitato a definire la posizione del motociclo
rispetto all’autocarro nel momento in cui l’Ape condotta dal Mosca uscì dal cono
d’ombra di quello. Neppure dall’ipotizzato rallentamento dell’autocarro il
Bacoccoli avrebbe potuto dedurre la manovra del Mosca, atteso che egli avrebbe

decisione di rimettere la querela e si riserva la documentazione della remissione

• q;

potuto interpretare quel rallentamento come manovra di agevolazione del
sorpasso intrapreso dal centauro. Il carattere repentino e scorretto della
manovra operata dal Mosca (che si assume non aver attivato gli indicatori di
direzione e non essersi accertato che nessuno sopraggiungesse da terga) ha reso
inevitabile l’urto. La Corte di Appello ha invece omesso di valutare la
prevedibilità e l’evitabilità dell’evento, compiendo invece una valutazione ex
post.
2.3. Con un ultimo motivo chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. In via preliminare deve essere esplicitato che il reato ascritto al Bacoccoli
è prescritto. Il termine di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei, essendo
stato quello commesso il 9.10.2004; risulta quindi decorso il termine di
prescrizione con lo spirare del 9.4.2012.

4.1. Non emergendo in atti elementi evidenti e palmari di irresponsabilità
del condannato, per una pronuncia nel merito più favorevole ai sensi dell’art. 129
co. 2 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 – dep. 15/09/2009,
Tettamanti, Rv. 244274), deve pronunciarsi l’annullamento della sentenza, senza
rinvio.
Le diffuse argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nella pronuncia
impugnata, escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ma
anche valgono ad escludere la fondatezza delle censure svolte dal Bacoccoli, che
sono comunque da esaminare attesa la pronuncia di condanna dello stesso al
risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
In tema di declaratoria di estinzione del reato, infatti, l’art. 578 cod. proc.
pen. prevede che il giudice d’appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare
estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta
“condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni
cagionati”, sono tenuti a decidere sull’impugnazione agli effetti dei capi della
sentenza che concernano gli interessi civili; al fine di tale decisione i motivi di
impugnazione proposti dall’imputato devono essere esaminati compiutamente,
non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche
solo generica) dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati, secondo
quanto previsto dall’art. 129, co. 2 cod. proc. pen. (Cass. Sez. 6, sent. n. 3284
del 25/11/2009, Mosca, Rv. 245876).

Impugnata per essere estinto il reato per prescrizione.

4.2. è da osservare, quanto al primo motivo di ricorso, che la segnalata
volontà del Mosca di procedere a remissione della querela non si è tradotta in
atto, come precisato dal difensore comparso all’udienza.
Per quanto concerne i motivi ulteriormente articolati, essi si compendiano da
un canto nella censura della ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito
dall’altro nella evocazione di un vizio per travisamento della prova. Tal ultimo
rilievo, tuttavia, non è assistito dalla allegazione degli atti del procedimento dai
quali dovrebbe risultare l’errore del decidente nella identificazione del
planimetrie). Si tratta, quindi, di un ricorso per tale aspetto non autosufficiente e
ciò ne comporterebbe l’inammissibilità.
Le ulteriori censure, per contro, risultano soltanto infondate.
Il giudizio della Corte di Appello, per la quale la ricostruzione dell’accaduto
operata dal giudice di primo grado è coerente ai dati processuali, appare
immune dai vizi motivazionali rilevati dal ricorrente. In realtà questi prospetta
una rivisitazione degli elementi di prova valutati dal decidente, peraltro integrati
da quegli ulteriori che sarebbero stati travisati, ricavando un diverso giudizio. Ma
tanto significa proporre una ricostruzione alternativa a quella operata dalla
sentenza impugnata.
Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere
l’esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il
ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l’incompiutezza
strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla
presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della
logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti
alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro
ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo
dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata, oppure dall’aver assunto
dati inconciliabili con “atti del processo”, specificamente indicati dal ricorrente e
che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la
loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al
suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere
manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del
23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del
20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del
05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006,
imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989).

significante (fascicolo fotografico del 9.10.2004; elaborato del CTU e relative

La Corte di Appello ha dato atto che dalla documentazione fotografica in atti
e dalla deposizione del Brugnoni emerge che la linea di mezzeria in prossimità
del punto d’urto tra i veicoli era continua: discontinua sino a dodici metri dal
punto d’urto, essa diveniva continua a cinque metri da tal punto. Il ricorrente
asserisce che in realtà la linea di mezzeria era doppia e continua solo nella corsia
di marcia opposta a quella percorsa tanto dal Bacoccoli che dal Mosca: si tratta
di un’affermazione non considerabile in questa sede per quanto sopra rilevato al
riguardo del travisamento della prova.
parte dell’imputato. Lo ha fatto sulla scorta della testimonianza del Brugnoni. Il
ricorrente asserisce che il perito non ha dato alcuna indicazione sulla velocità
consentita nel tratto di strada in questione e che anche il CTU aveva segnalato
l’assenza di segnaletica di velocità. Se ne deduce, da parte dell’esponente, che la
motivazione non ha dato conto di tali circostanze. Ma il rilievo non evidenzia
l’eventuale incompatibilità tra quanto asserito dal Brugnoni e la affermata
assenza di segnaletica; di talché esso non risulta in grado di inficiare l’assunzione
della testimonianza a base dell’accertamento processuale.
In ordine alla velocità del motociclo, che la Corte di Appello ha ritenuto
accertata attraverso le indagini tecniche del perito, assume il ricorrente che lo
stato dei veicoli a distanza di notevole tempo dal fatto doveva essere preso in
esame dal decidente nella valutazione della attendibilità del giudizio espresso dal
perito. Risalta, al riguardo, l’aspecificità del rilievo, che non perviene alla
dimostrazione della erroneità delle conclusioni dell’esperto e si limita ad
ipotizzare che la circostanza evidenziata potesse avere incidenza. Mette conto
ricordare che il vizio di motivazione non ricorre per il sol fatto che non sono stati
presi in esame partitamente e tutti i rilievi mossi dalla parte; l’onere
motivazionale, infatti, è assolto quando la esplicitazione complessiva delle ragioni
poste a fondamento della decisione permetta di apprezzare l’implicito giudizio di
non decisività formulato al riguardo dei profili non espressamente richiamati dal
decidente.
Nel caso di specie, peraltro, ogni indugio sulla velocità mantenuta dal
Bacoccoli (annullamento del verbale di contestazione della violazione dell’art.
141 C.d.S.; compatibilità della testimonianza dell’Alessandrini con una più bassa
velocità del centauro) è superfluo, posto che la Corte di Appello ha ritenuto di
fondare il proprio giudizio non solo su quella ma altresì sul fatto che il sorpasso
venne eseguito in un tratto di strada in cui questo non era consentito.
Quanto al profilo soggettivo, che il ricorrente esclude assumendo che la
Corte di Appello ha errato nel ritenere che il motocarro fosse avvistabile
preventivamente e tem estivamente ed altresì che la manovra di svolta da

5

La Corte territoriale ha anche ribadito la violazione del limite di velocità da

questo intrapreso fosse prevedibile, effettivamente la motivazione resa dal
giudice di secondo grado non è esattamente lineare. La Corte di Appello ha
effettivamente affermato, in passaggi ravvicinati, che la presenza dell’autocarro
ostruiva la visuale al Bacoccoli ed anche che questi poteva percepire la manovra
di svolta.
Ma siffatta incongruenza non travolge il giudizio sulla prevedibilità ed
evitabilità dell’evento. Proprio il fatto che il prevenuto avesse la visuale
fortemente ridotta dalla sagoma dell’autocarro che lo precedeva e la circostanza
dinanzi all’autocarro procedessero veicoli ancorchè non visibili; e che quindi le
loro manovre non potessero essere percepite tempestivamente, in relazione alla
necessità di adeguare ad esse la propria condotta di guida.
Questa Corte ha affermato in una pronuncia risalente, ma ancora del tutto
condivisibile, che in tema di circolazione stradale, perché la manovra di sorpasso
possa dirsi corretta, è necessario che chi la pone in essere abbia a disposizione,
fra l’altro, visibilità idonea e spazio sufficiente, dovendosi intendere, quanto alla
prima delle surriferite condizioni, che non sussistano ostacoli sulla direttrice di
marcia per un tratto tale che consenta di effettuare la manovra di sorpasso in
condizioni di sicurezza e cioè in modo che il conducente che sorpassa non debba
trovare impedimenti al normale compimento della manovra (Sez. 4, n. 16404 del
16/10/1990 – del). 13/12/1990, Del Monte, Rv. 185999).
Sotto diverso ma contiguo profilo, che il Mosca non abbia eseguito in modo
repentino ed inopinato la manovra di svolta a sinistra è stato accertato dai
giudici di merito e tale giudizio, sorretto da adeguata motivazione, non è
sindacabile in questa sede.
5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli
effetti penali, fermi restando gli effetti civili della condanna pronunciata dai
giudici di merito.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto all’imputato è
estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/4/2013.

della presenza di una linea di mezzeria continua rendevano prevedibile che

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