Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23351 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23351 Anno 2014
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da MARTINO Valentino, nato a Modugno (BA) il
08/02/1987, avverso la sentenza in data 28/02/2013 della Corte di Appello di Bari;
visti gli atti e letti il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. Eduardo V.
Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Data Udienza: 17/12/2013

1. Adita dal gravame dell’imputato, la Corte di Appello di Bari con la sentenza
indicata in epigrafe ha confermato la decisione del G.I.P. del locale Tribunale con cui,
all’esito di giudizio abbreviato, Valentino Martino è stato riconosciuto colpevole di
illecita detenzione per finalità commerciali di sostanze stupefacenti di vario tipo (capo D:
kg. 2,729 di hashish; gr. 329,71 di marijuana; gr. 6,80 di cocaina; gr. 237 di sostanza da
taglio; numerose bustine di plastica per confezionare dosi di droga), di illecita
detenzione di armi comuni da sparo clandestine e di munizioni, di ricettazione di dette
armi (capi A, B. C: una pistola a tamburo cal. 7.65 priva di matricola, una pistola Beretta
cal. 6.35 con matricola abrasa, numerose cartucce di diverso calibro). Reati, unificati dalla
continuazione, per i quali è stata inflitta al Martino, esclusa l’incidenza sanzionatoria
della contestata recidiva, la pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione ed euro
40.000 di multa. Fatti reato connessi al rinvenimento delle sostanze stupefacenti, delle
pistole e delle munizioni all’interno di uno zainetto depositato dal Martino a casa della
sua compagna Antonella Ruggiero unitamente ad una busta di plastica, risultata
contenere due giubbotti antiproiettile. Zaino e busta consegnati ai carabinieri intervenuti i
presso la sua abitazione, su richiesta della stessa donna, dalla citata Ruggiero, impaurita /
e allarmata, dopo essere stata picchiata e minacciata di morte dal Martino affinché non
aprisse lo zaino e la busta depositati in casa sua nel timore di essere sorvegliato da
ufficiali di p.g. in borghese intravisti sotto la sua abitazione.

2. Con il ministero del difensore il Martino ha impugnato per cassazione la
sentenza di appello, denunciando violazione di legge per erronea applicazione dei criteri
di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) e insufficienza e contraddittorietà della
motivazione. In sintesi con un unico articolato motivo il ricorrente censura la decisione
di secondo grado, perché ha basato la conferma della sua colpevolezza sulle sole accuse
provenienti dalla Ruggiero, non credibili, in quanto dettate da malanimo nei suoi
confronti, avendole preannunciato l’interruzione della loro relazione sentimentale. In
tale quadro con il ricorso si censurano:
– la valutazione di attendibilità della Ruggiero non sorretta da riscontri probatori;
– l’omessa considerazione della illogicità del contegno dell’imputato (nella cui
abitazione non sono stati rinvenuti oggetti di penale rilevanza), che si sarebbe indotto a
lasciare nell’abitazione della donna il compendio caduto in sequestro, benché -avendole
comunicato di voler troncare ogni rapporto- non potesse fidarsi del suo silenzio;
– il mancato svolgimento nel corso delle indagini di ulteriori accertamenti volti a
riscontrare l’accusa e a trovare tracce della reale provenienza delle sostanze stupefacenti
e delle armi custodite nello zaino/ borsone fatto rinvenire dalla Ruggiero.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e infondatezza manifesta
dei delineati motivi di doglianza.
Le ragioni censorie enunciate nel ricorso sono prive di concreta specificità, perché
l’atto impugnatorio riproduce alla lettera i motivi di appello formulati contro la sentenza
di primo grado, cui i giudici del gravame hanno dato esaurienti risposte. Non è
enucleato alcun dato o serio argomento valutativo munito di effettiva valenza critica
rispetto ai passaggi della motivazione della Corte territoriale, che ha confermato -in esito
ad una autonoma rilettura delle fonti di prova, strettamente correlata agli addotti motivi
di gravame- la responsabilità del Martino con lineare e coerente percorso decisorio.
In ogni caso evanescenti e palesemente infondati appaiono le odierne ripetitive
ragioni di doglianza del ricorrente. Tutte incentrate sull’assertiva mancanza di credibilità
delle indicazioni accusatorie della Ruggiero, perché dettate da risentimento nei suoi
confronti e comunque non corroborate da idonei riscontri (la cui natura, a fronte della
semplicità della vicenda integrante la regiudicanda, il ricorrente si astiene dal precisare).
Sulla scia di deduzioni in gran parte già espresse dalla sentenza di primo grado, la
Corte di Appello ha sottolineato -da un lato- che le dichiarazioni della Ruggiero (sul
forzoso deposito in casa sua dello zaino contenente armi e droga dell’imputato) si
mostrano circostanziate, univoche e prive di contraddizioni e, confortate dall’oggettivo
sequestro di armi e stupefacente, non necessitano di peculiari riscontri, anche perché
dotate di piena utilizzabilità probatoria nel giudizio abbreviato (cfr. Sez. 5, 23.9.2004 n.
43542, Morrillo, rv. 230065).
2

La Corte distrettuale ha confermato la penale responsabilità dell’imputato in
ragione di una rinnovata verifica di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della
Ruggiero, integranti una affidabile chiamata in reità utilizzabile senza bisogno di
specifici riscontri estrinseci (se non di esclusiva natura logica), essendosi proceduto al
giudizio allo stato degli atti acquisiti nelle indagini preliminari, nonché in ragione della
sicura riferibilità del possesso delle armi e della droga al Martino, inserito in circuiti
criminali che lo hanno visto già condannato in epoca recente per reati in materia di
stupefacenti e per illegale detenzione di munizioni per armi da sparo.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, equamente determinata in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 17 dicembre 2013
Il consiglier estettsore
GiacomojPaoloni

/ Il ridehte
irra casco Sfr rpico

;(

Da un altro lato la sentenza di appello ha messo in luce concomitanti elementi
fattuali e logici che suffragano l’accusa nei confronti del Martino al di là di ogni
ragionevole dubbio. Non sottacendo (ad ulteriore riprova della credibilità della donna)
lo stato di forte agitazione della Ruggiero rilevato dai carabinieri recatisi nella sua
abitazione, sequestrandovi le armi e la droga, i giudici di appello evidenziano:
l’inspiegabile irreperibilità del Martino nei giorni appena successivi al sequestro del suo
zaino in casa della Ruggiero; la totale implausibilità dell’ipotesi che la stessa Ruggiero,
persona incensurata e non inserita in alcun contesto criminale, possa essere stata in
grado di procurarsi in modo autonomo la disponibilità delle pistole e dei consistenti
quantitativi di stupefacente (di notevole valore commerciale) caduti in sequestro.
La Corte di Appello non ha violato o eluso, quindi, i criteri di apprezzamento
delle prove ex art. 192 c.p.p., correttamente attribuendo valenza indiziaria ad una serie
concatenata di dati conoscitivi, che trovano causa nella agevole ricostruzione della
vicenda processuale e dei rapporti sussistenti tra l’imputato e la Ruggiero.

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