Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23348 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23348 Anno 2014
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

Motivi della decisione
1. Con sentenza contumaciale resa in giudizio ordinario il 15.5.2003 il Tribunale di
Milano ha condannato, tra gli altri, Salvatore Cuturello alla pena di quattro anni di
reclusione (tre dei quali dichiarati in prosieguo condonati dal giudice dell’esecuzione),
riconoscendolo colpevole -con ruolo organizzativo e direttivo- di un’associazione per
delinquere diretta alla commissione di furti o ricettazioni di autovetture e alla
contraffazione dei loro documenti di circolazione onde venderle all’estero.
Adita dal gravame del difensore dell’imputato, la Corte di Appello di Milano icon
sentenza contumaciale del 15.10.2004 1ha respinto l’appello, confermando la decisione del
Tribunale. Notificatosi l’estratto della sentenza contumaciale all’imputato, la condanna
del Cuturello è divenuta irrevocabile (come da attestazione di cancelleria) il 15.3.2005.
2. Decidendo l’incidente di esecuzione proposto ex art. 670 c.p.p. nell’interesse del
Cuturello sul titolo esecutivo formato dall’indicata sentenza 15.10.2004 della Corte di
Appello milanese, incidente basato sulla mancata conoscenza del giudizio di appello da

Data Udienza: 17/12/2013

3. In tal modo restituito nel termine per impugnare la sentenza di appello,
l’imputato ha tempestivamente proposto personale ricorso per cassazione contro la
stessa, deducendo violazione degli artt. 178, lett. c), e 179 c.p.p. in rapporto alla nullità
della vocatio in iudicium per il giudizio di appello. In vero la Corte di Appello non ha
preso atto del contenuto della relata negativa della notificazione della citazione per la
(prima) udienza fissata al 5.7.2014, nella quale l’ufficiale giudiziario riferiva di aver
appreso dal portiere dello stabile della sorella dell’imputato (sua domiciliataria non
reperita) che il Cuturello era detenuto in Germania in località non nota. Le successive
nuove notificazioni della citazione in appello, fino a quella per la definitiva udienza del
15.10.2014, solo in apparenza possono considerarsi regolari, perché in fatto contraddette
dalla perdurante detenzione in Germania dell’imputato ancora in epoca successiva alla
decisione di secondo grado (come da comunicazione del Consolato Generale d’Italia a
Colonia versata in atti).
4. All’esito del descritto tortuoso percorso della vicenda processuale del
ricorrente, questa Corte di legittimità rileva che -alla luce dell’esame degli atti
processuali indicati dal ricorso (sono dedotti errores in procedendo in punto di omessa
notificazione della citazione a giudizio dell’imputato detenuto all’estero)- l’odierna
impugnazione, ammissibile, appare fondata nel merito della prospettata censura in rito.
Nondimeno a tale valutazione non può seguire un annullamento con rinvio della
sentenza di appello, dovendo constatarsi che il reato associativo ascritto al Cuturello è
allo stato attinto da causa estintiva per prescrizione. Causa che il giudice dell’eventuale
rinvio dovrebbe immediatamente dichiarare ai sensi dell’art. 129 co. 1 c.p.p.
Il reato è stato consumato, come da contestazione (per vero generica), “in Milano
fino al 1997”, senza ulteriori specificazioni temporali. Ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p. nei
rispettivi testi precedenti le modifiche introdotte dalla Legge n. 251/2005, applicabile nel
2

parte del Cuturello perché detenuto in Germania, il Tribunale di Milano con una prima
ordinanza del 5.12.2007 ha dichiarato la nullità della declaratoria di contumacia
dell’imputato pronunciata dalla Corte di Appello il 15.10.2004 e di tutti gli atti
conseguenti, ivi compresa la decisione di appello, disponendo la trasmissione degli atti
alla stessa Corte territoriale “per quanto di competenza”.
Con ordinanza del 31.5.2012 la Corte di Appello di Milano, ritenuto che il giudice
dell’esecuzione avesse deciso ultra petita, annullando la sentenza del 15.10.2004, e di “non
poter citare a nuovo giudizio di appello Cuturello Salvatore fuori dai casi consentiti dalla legge,
poiché la trasmissione degli atti all’uopo disposta fdal giudice dell’esecuzione] non vale ad
investire la Corte di nuova competenza”, ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla
richiesta di fissazione di nuovo giudizio penale in grado di appello, essendo la sentenza
del 15.10.2004 passata in giudicato, ed ha contestualmente disposto la trasmissione degli
atti al Tribunale di Milano quale giudice dell’esecuzione di detta sentenza.
Così nuovamente investito della regiudicanda esecutiva, il Tribunale di Milano ha
emesso una seconda ordinanza in data 21.3.2013, con cui -per un verso- ha ribadito le
conclusioni della precedente ordinanza del 5.12.2007 e -per altro verso- ha tenuto conto
delle indicazioni della stessa Corte di Appello con riguardo alla finalità dell’originario
incidente di esecuzione della restituzione dell’imputato nel termine per impugnare la
sentenza di secondo grado del 15.10.2004. Per l’effetto il Tribunale ha dichiarato non
esecutiva, la ridetta sentenza di appello, ordinandone la nuova notifica all’imputato già
contumace, così posto in grado di impugnarla nelle forme di legge.

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