Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23342 del 16/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23342 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Aikoriogie Efosa

n. il 1 marzo 1979

avverso
l’ordinanza 8 maggio 2010 — Tribunale di Modena;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio dell’ordinanza impugnata;

Data Udienza: 16/04/2014

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con sentenza emessa in data 8 maggio 2010, depositata in cancelleria 1’8
maggio 2010, il Tribunale di Modena applicava ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
la pena di giustizia.
2. — Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cas-

motivazionali.

Osserva in diritto
3.1 — La fattispecie che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza
dell’ordine di allontanamento del questore, ancorché posta in essere prima della
scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile
nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28
aprile 2011 (nell’ambito dei processo El Dridi, C-61/11PPU), che ha affermato
l’incompatibilità di detta norma incriminatrice con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla “aboliti° criminis”: con la
conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più
previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione – per via di interpretativa estensiva – alla previsione dell’art. 673 cod.proc.pen. (cft. Sez. I,
28.4.2011, n. 22105 e 29.4.2011 , n. 20130). Il decreto legge 23 giugno 2011, n.
89, convertito con modificazioni in I. 2 agosto 2011, n. 129 – recante disposizioni
urgenti per il completamento dell’attuazione alla direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di
cittadini di paesi terzi irregolari – ha quindi novato la fattispecie (sostanzialmente
confermando l’intervenuta aboliti° criminis). La nuova formulazione dell’art. 14,

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sazione Aikoriogie Efosa chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi

comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, introdotta con l’intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con la precedente disposizione,
non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessari ad integrare l’illecito delineato. Sul punto basterà ricordare che oggi
alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei
meccanismi agevolatori della partenza volontaria e allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (CIE). Il di. citato ha istituito dunque
una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore

Ud. in c.c.: 16 aprile 2014 — Aikoriogie Efosa — RG: 43567/13, RU: 16;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

della novella. L’intervenuta abolitio criminis, impone quindi di risolvere il problema
che si pone nella presente fattispecie, connotata dalla particolarità della inammissibilità del ricorso (avendosi riguardo a sentenza di applicazione della pena richiesta
dalla stesso imputato, con motivazione che, ancorché succinta, sarebbe in astratto
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni), nel senso che
l’incompatibilità è destinata a prevalere anche sulla causa di inammissibilità del ricorso, in quanto alla impossibilità di rilevare cause di non punibilità in costanza di

2 cod. pen. La nozione di condanna, ricavabile da tale norma in combinato con l’art.
673 cod. proc. pen., non può essere difatti che ricondotta al giudicato formale e ciò
comporta che, fin tanto che esso non si è formato, spetta al giudice della cognizione
prendere atto, in particolare, della intervenuta abolitio criminis e annullare la condanna per fatto divenuto privo di rilievo penale

per questi motivi

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 16 aprile 2014

onsigliere estensore

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ricorso inammissibile, resistono le ipotesi di successione di leggi, riconducibili all’art.

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