Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23340 del 16/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23340 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

Data Udienza: 16/04/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Covano Mario

n. il 3 ottobre 1965

avverso
l’ordinanza 3 luglio 2013 — Tribunale di Sorveglianza di Genova;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 3 luglio 2013, depositata in cancelleria il
5 luglio 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Genova dichiarava inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare avanzata nell’interesse di Covello Mario rigettando
quella di affidamento terapeutico ai servizi sociali.

invocata in ragione della pericolosità del soggetto quale desumibile dal suo pregresso delinquenziale, dall’attuale pendenza di procedimenti penali e dai precedenti in
punto di procedimenti di sorveglianza, ritenendo nel contempo insufficiente il possibile atteggiamento adesivo del soggetto al trattamento rieducativo.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento per violazione di
legge e vizi motivazionali in relazione al solo rigetto dell’istanza di affidamento terapeutico

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissi-

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bile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 — Si deve preliminarmente rilevare che il difensore del Covello ha depositato rinuncia al ricorso. Com’è noto, la rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione
abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione
stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi;
Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero). È altresì negozio
formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei
termini stabiliti dall’art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal
soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti.
Nel caso di specie non sussistono tuttavia i requisiti fissati dalla legge, in quanto
la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata redatta non personalmente da parte del Covello, bensì solo dal difensore non munito di procura ad hoc
(che, se anche rilasciata, non è stata prodotta, né menzionata). Ne consegue che di
tale atto non può tenersi conto.

od. in c.c.: 16 aprile 2014 — Covello Mario — RG: 42513/13, RU: 13;

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando l’inidoneità della misura

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

3.2 — Ciò posto, si osserva che questa Corte di legittimità ha più volte ribadito il
principio secondo cui la pericolosità rende inidonea la misura ex D.P.R. n. 309 del
1990, art. 94. Il legislatore, con la L. n. 49 del 2006, proprio in riferimento all’istituto dell’affidamento terapeutico, disciplinato dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94,
prevede infatti ai comma 4 che tale programma debba assicurare la prevenzione dei
reati, così uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, che più volte aveva
segnalato come il giudice, ben fungi dall’accettare supinamente il programma stes-

re positivamente un trattamento, al fine di garantire un effettivo reinserimento nel
consorzio civile (cfr. Cass., Sez. 1, 4 aprile 2001, Di Pasqua; Sez. 1, 10 maggio
2006, n. 18517).
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 dicembre 1997, n. 377, nel rigettare la
questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 32 Cost., dell’art. 67 L.
24 novembre 1981 n. 689, in relazione all’art. 47 bis L. 26 luglio 1975, n. 354 e
successive modificazioni, nonché all’art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha chiarito che la ratio dell’affidamento “terapeutico” di persona tossicodipendente o alcooldipendente, è quella appunto di perseguire la cura dei reo, per cui il programma
di recupero assume un ruolo di centralità nella applicazione della misura vista sempre nell’ottica di un affrancamento del soggetto vuoi dalla droga e/o dall’alcool vuoi
dal mondo della devianza.
A fronte tuttavia di una valutazione a priori di pericolosità del condannato, il
programma terapeutico diviene di per sé inidoneo ad arginare, per sua natura, le
attitudini criminose del soggetto, posto che la riuscita dei progetto di recupero dipende dalla collaborazione del medesimo interessato, negata in radice dalla sua
stessa condizione di persona pericolosa.
Inoltre va osservato che il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94), nelle più recente versione offerta dal
D.L. 30 dicembre 2006, n. 272, convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio
2006, n. 49, ha sottoposto la concessione dell’affidamento in prova in casi particolari a condizioni sicuramente più rigide rispetto al passato e tali da impedire un ricorso strumentale all’istituto al fine di ottenere benefici altrimenti non concedibili,
specie in relazione a scadenze di pena che non consentono la concessione di altre
misure alternative.

Ud.

in c.c.:

16 aprile 2014 — Covello Mario — RG: 42513/13, RU: 13;

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so, dovesse valutare la pericolosità del condannato, la sua attitudine a intraprende-

,

,-,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

Ferma restando, allora, la natura discrezionale del provvedimento, l’art. 94 citato richiede, ai fini dell’ammissione al beneficio, oltre al fatto che la domanda provenga da un condannato tossicodipendente o alcooldipendente, anche che questi
abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda soggiacersi e che
alla domanda sia allegata una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da una struttura privata accreditata attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abitu-

concordato eventualmente in corso e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato (comma primo). È del resto giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass.,
Sez. 1, 24 Maggio 1996, Bartolomeo) ritenere che l’istituto persegua l’obbiettivo
non tanto di creare una nuova figura di misura alternativa, quanto piuttosto di ampliare e parzialmente modificare l’ambito applicativo della ordinaria misura dell’affidamento in prova di cui all’art. 47 L. 354/75.
3.3 — Alla luce di questi principi, il giudice dell’esecuzione, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha valutato negativamente la posizione del soggetto
che non solo si è reso responsabile in passato di numerosi episodi criminosi ma è, a
tutt’oggi, in attesa di giudizio per reati parimenti gravi, risultando inoltre essere
stato già fatto segno di procedimenti di sorveglianza, senza tener conto altresì delle
acquisite informative di Pubblica Sicurezza che rilevano contatti con ambienti malavitosi. Tali argomenti sono già di per sé sufficienti per validare un giudizio di persistente pericolosità residuale del soggetto la quale, secondo il logico motivare del
Tribunale di Sorveglianza, anche a fronte di un’iniziale adesione al trattamento terapeutico, deve indurre a ritenere necessaria, prima di intraprendere misure alternative alla detenzione che comportano una necessaria correlata libertà di movimento, che sia fornita, preventivamente, la dimostrazione di una raggiunta maggior
stabilità sulla strada di una intrapresa inversione di tendenza rispetto al proprio
pregresso delinquenziale.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di C 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle Ammende

per questi motivi

Ud. in c.c.: 16 aprile 2014 — Covali° Mario — RG: 42513/13, RU: 13;

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ale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 (cinquecento) alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 16 aprile 2014
Il Presidente

Il Cppsigliere estensore

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