Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2334 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2334 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SALERNO
nei confronti di:
RODOMONTE GERARDINA N. IL 27/05/1964
avverso la sentenza n. 9/2008 GIUDICE DI PACE di MERCATO SAN
SEVERINO, del 09/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/11/2015

2.
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l’annullamento con
rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 9.12.2013 il giudice di Pace di Mercato San Severino
condannava Rodomonte Gerardina alla pena di C 450,00 di multa, per le
ipotesi di cui agli artt. 81, 594 e 612 c.p., concesse le attenuanti
generiche, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

d’Appello di Salerno, per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62
bis c.p., in relazione agli artt. 132 e 133 c.p., atteso che il Giudice di
Pace, nel ritenere che le ipotesi delittuose ascritte all’imputata fossero
avvinte dalla continuazione, ha applicato una pena finale di C 450,00 di
multa, diminuendo la pena aumentata in precedenza per la continuazione
al di sotto del limite di 1/3, conseguente alla concessione delle generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso per cassazione del Procuratore Generale, quantunque
fondato in merito al vizio di violazione di legge da cui è affetta la
sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio ed
all’applicazione dell’art. 62 bis c.p. -avendo il Giudice di Pace determinato
la pena finale erroneamente in C 450,00, pur considerando la pena base
di euro 600,00, aumentata ad C 900,00 per la continuazione e diminuita
per le generiche oltre il tetto massimo di 1/3 consentito- tuttavia, non
comporta l’accoglimento dell’impugnazione, atteso che, nelle more, per i
fatti-reato in contestazione è maturata la prescrizione.
2.Ed invero, alla data del 14.8.2014 è decorso il termine massimo di
prescrizione di anni sette e mesi sei, decorrente dalla data dei fatti
(14.11.2006), al quale va aggiunto il termine di sospensione di tre mesi.
Nel giudizio di cassazione, qualora il reato sia già prescritto, non è
rilevabile il vizio afferente la determinazione della pena, che si presenta
incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa
estintiva.
3.Questa Corte ha più volte evidenziato che, attesa la distinzione che
deve operarsi fra l’istituto del giudicato e quello della preclusione
processuale legata al principio di devoluzione (di cui è principale
espressione l’art.597, comma 1, c.p.p.), mentre deve riconoscersi il
fenomeno della c.d. “formazione progressiva del giudicato” nel caso in cui
si dia luogo ad annullamento parziale con rinvio della sentenza di
condanna su punti diversi da quelli concernenti la responsabilità
1

2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte

dell’imputato, deve invece escludersi che il suddetto fenomeno possa farsi
derivare dal solo fatto che, proposta un’impugnazione, questa non abbia
investito il giudizio di responsabilità

(Sez. 3,

n. 2448 del 18/01/2000;Sez. 2, n. 11544 del 29/10/1998), riguardando
l’entità o le modalità di applicazione della sanzione concretamente
irrogata. Ne consegue che, verificandosi tale ipotesi, non possono non
operare le eventuali cause di estinzione del reato riconosciute dal giudice
dell’impugnazione, salvo che quest’ultima sia affetta da una causa

4. Va, dunque, conclusivamente ribadito, in questa sede, il principio
secondo cui, perdurante il giudizio, operano le cause di estinzione del
reato eventualmente sopraggiunte, con l’obbligo di annullamento senza
rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il
termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione
siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento
sanzionatorio (Sez. 5, n. 43051 del 30/09/2010).
5. Né la declaratoria di prescrizione incide sugli interessi della parte
civile, in relazione al disposto risarcimento del danno riconosciuto dai
giudici di merito in danno dell’imputata, che rimangono, pertanto,
impregiudicati ed invariati riguardando l’impugnazione del P.G.
esclusivamente il trattamento sanzionatorio.
6. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per essere il
reato continuato ascritto all’imputata estinto per prescrizione

p.q.m.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato
estinto per prescrizione
Così deciso il 18.11.2015

originaria di inammissibilità(Sez. 2, n. 11544 del 29/10/1998).

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