Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23338 del 16/04/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23338 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANNINO PASQUALE N. IL 01/02/1960
GOLINO GIUSEPPINA N. IL 14/01/1962
avverso l’ordinanza n. 251/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
20/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette~ le conclusioni del PG Dott. 110 -‘Mo
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 16/04/2014
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15.10.2012 la Corte di appello di Cagliari, in funzione di
giudice dell’esecuzione disponeva la confisca ai sensi dell’art.12 sexies legge
7.8.1992 n.356 dei beni mobili, specificati nel decreto di sequestro preventivo
(unità abitativa ubicata a Quartuccio e terreno sito a Quartu Sant’Elena), ritenuti
nella disponibilità di Sannino Pasquale,condannato con sentenza della Corte di
appello di Cagliari del 23.9.2010, irrevocabile il 8.5.2012, alla pena di anni 10 di
reclusione perché giudicato colpevole dei reati previsti dagli artt.74 comma 2,73
Avverso il provvedimento di confisca il difensore di Sannino Pasquale e del
terzo Golino Giuseppina coniuge del condannato proponeva opposizione rigettata
dalla Corte di appello di con ordinanza del 20.7.2013.
Avverso l’ordinanza di rigetto dell’opposizione il difensore di entrambi gli
interessati propone ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea
applicazione dell’art.12 sexies legge 7.8.1992 n.356 e mancanza o manifesta
illogicità della motivazione ed articolando i seguenti concreti motivi:l’acquisto
della casa di Quartucciu intestata a Golino Giuseppina, moglie di Sannino, è stata
possibile grazie all’aiuto economico è stato possibile offerto dai genitori di
Pasquale Sannino, come dimostrato dalla documentazione anche bancaria
prodotta e dalle dichiarazioni rese da Sannino Patrizia sorella di Sannino
Pasquale, documentazione che la Corte di appello ha valutato in forma
parcellizzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.La Corte di appello ha espressamente considerato
il motivo di
opposizione secondo cui l’acquisto dell’immobile era avvenuto grazie
all’intervento economico dei genitori di Sannino, esaminando la documentazione
bancaria prodotta e le dichiarazioni rese sul punto da Sannino Patrizia, ed ha
motivatamente argomentato in ordine alla inidoneità della documentazione
prodotta ed alla inattendibilità delle dichiarazioni della sorella e cognata dei
ricorrenti rilasciate al difensore ai sensi degli artt.391 bis e 391 ter cod.proc.pen.
cod.proc.pen., cosi come ha ritenuto inverosimile la dichiarazione di Sannino
Pasquale di aver vinto all’enalotto la somma di lire 50 milioni.
La motivazione, non mancante né illogica, è insindacabile nel merito. Le
censure con cui il ricorrente prospetta valutazioni in fatto, difformi da quelle
motivatamente assunte dal competente giudice del merito, non sono ammesse
nel giudizio di legittimità.
1
e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. i ricorrenti deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti
al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 16.4.2014.