Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23336 del 16/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23336 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Mangeruca Leo

n. il 6 aprile 1968

avverso
l’ordinanza 14 giugno 2013 — Corte di Appello di Milano;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la qualificazione del ricorso come opposizione e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano
per l’ulteriore corso;

Data Udienza: 16/04/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza deliberata in data 14 giugno 2013, depositata in cancelleria
il 19 giugno 2013, la Corte di Appello di Milano, in accoglimento dell’opposizione
proposta dal Procuratore Generale avverso l’ordinanza 18 luglio 2012, disponeva la
confisca ex art. 12 sexies L. 356/92 nei confronti di Mangeruca Leo dell’immobile

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Mangeruca Leo chiedendone l’annullamento per
violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare veniva lamentato dal ricorrente il fatto che la Corte territoriale avesse già deciso, rigettando la richiesta, con ordinanza emessa nel contraddittorio
delle partì, sicché la proposta opposizione era inammissibile avendo dovuto semmai
il Procuratore Generale ricorrere per cassazione.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
3.1 — È per vero giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità che
in materia di confisca la proposta impugnazione, debba essere convertita in opposizione ex art. 667 cod. proc. pen., comma quarto, e dunque rimessa alla decisione
dello stesso giudice dell’esecuzione, e ciò anche se il provvedimento oggetto di gravame sia stato emesso a seguito di contraddittorio partecipato tra le parti (cfr., in
tal senso, ex pluribus, Cass., Sez. 1, n. 36231 in data 20 settembre 2007, rv.
237897, Brugnamí e Altro; Cass. Sez. 1, n. 18223 in data 9 marzo 2007, rv.
237362 e 237361, Siclari; Cass. Peri. Sez. 1, n. 26021 in data 20 febbraio 2007, rv.
237334, Torcasio e Altri; ecc.). Tale soluzione è dovuta, per la sua natura processuale, anche qualora si tratti di confisca emessa ai sensi di disposizioni speciali come quelle di cui al’art. 12 sexies L. 356/92 applicato nella fattispecie. E invero il
combinato disposto dell’art. 676 cod. proc. pen., comma primo, e art. 667 cod.
proc. pen., comma quarto, impone di ritenere che contro il provvedimento emesso,
anche in contraddittorio, in materia di confisca, e anche ai sensi della citata normativa speciale, è dato quel particolare, specifico, mezzo di reclamo che è l’opposizione (da condurre ex art. 666 cod. proc. pen., comma quarto, e cioè a contrad-

Ud. in c.c.: 16 aprile 2014 — Mangeruca Leo — RG: 41506/13, RU: 9;

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meglio indicato nel provvedimento gravato.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione penale

dittorio partecipato) produttivo di ordinanza finalmente ricorribile, questa sì, per
cassazione.
Ciò posto, il primo provvedimento, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente non era impugnabile direttamente per cassazione e ben ha fatto il giudice di
merito a decidere sull’opposizione. Nessuna altra questione è stata inoltre introdotta dal ricorrente in questa sede che ha incentrato la propria doglianza unicamente

4. — Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 16 aprile 2014

Il cqnsigliere estensore

Il Presidente

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su tale questione di natura processuale.

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