Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23335 del 16/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23335 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IPPOLITO VINCENZO N. IL 11/05/1947
IPPOLITO ROCCA N. IL 09/06/1938
IPPOLITO OLGA N. IL 28/04/1956
BIANCO PAOLA N. IL 19/04/1956
IPPOLITO DANIELE N. IL 02/08/1985
avverso l’ordinanza n. 497/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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lette/seetite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 16/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18.4.2013 la Corte di appello di Milano ,in funzione
di giudice dell’esecuzione, disponeva la confisca ai sensi dell’art.12 sexies
della legge n.356 del 1992 di tre unita immobiliare ( appartamento e box
sito in Buccinasco intestato a Rocca Ippolito ; appartamento e box
intestato a Olga Ippolito e al marito Ugo Liotta; appartamento e box
intestato a Paola Bianco, coniuge ), nonché del complesso dei beni

a Ippolito Vincenzo, condannato con sentenza della Corte di appello di
Milano del 16.10.2010, irrevocabile il 1.2.2012, alla pena di anni 9 di
reclusione per i reati previsti dagli art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309
(associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti commesso
dal 1988 sino alla fine del 1996-inizio 1997) e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990
n.309, commesso dal 1990 al 1993.
Avverso l’ordinanza di rigetto i difensori di Ippolito Vincenzo
condannato e dei terzi Ippolito Rocca, Ippolito Olga, Ippolito Daniele e
Paola Bianco ricorrono per i seguenti motivi: violazione di legge in
relazione alla confisca dell’immobile intestato a Paola Bianco, moglie di
Ippolito Vincenzo: l’ordinanza di restituzione dell’immobile a Paola Bianco
in conseguenza della sua assoluzione dal reato previsto dall’art.74 d.P.R.
9 ottobre 1990 n.309, non essendo mai stata impugnata, ha efficacia di
giudicato e preclude l’adozione del provvedimento di confisca; violazione
di legge e vizio della motivazione per avere l’ordinanza impugnata
omesso di motivare in relazione all’interposizione della intestazione di
Paola Bianco e comunque per avere illogicamente motivato, quanto
all’immobile di Assago; violazione di legge e vizio della motivazione per
avere l’ordinanza impugnata omesso di motivare in relazione
all’interposizione della intestazione di Ippolito Rocca, Ippolito Olga e
Liotta Ugo, e comunque per avere illogicamente motivato, quanto ai due
immobili siti in Buccinasco; con riferimento alla ditta individuale Ippolito
Daniele assume che le censure mosse con il ricorso alla confisca delle
unità abitative sono utilmente estensibili anche ai beni riconducibili alla
predetta ditta.
In data 31.3.2014 Paola Bianco Ippolito Olga, Rocca e Daniele
depositano memoria difensiva.

sl,

i

aziendali della ditta individuale Ippolito Daniele, beni ritenuti riconducibili

CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte preliminarmente rileva che, in materia di confisca, l’art.676
comma 1 cod.proc.pen. stabilisce che il giudice dell’esecuzione procede
con le forme previste dall’art.667 comma 4 cod.proc.pen., emettendo
provvedimento non direttamente ricorribile ma opponibile davanti allo
stesso giudice che lo ha pronunciato. In applicazione del generale

espressione il principio di conversione dell’impugnazione stabilito
dall’art.568 comma 5 cod.proc.pen., il ricorso deve essere qualificato
come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice
competente. (conforme da ultimo Sez. 1, n. 11770 del 28/02/2012 ,
Filomena, Rv. 252572).
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt.676 e 667
comma 4 cod.proc.pen. dispone la trasmissione degli atti alla Corte di
appello di Milano.
Così deciso il 16.4.2014.

principio di conservazione degli effetti degli atti giuridici, di cui è

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