Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23330 del 28/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23330 Anno 2013
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALIANO GIUSEPPE N. IL 05/07/1974
DESIATO ANTONIO N. IL 03/01/1958
avverso la sentenza n. 1058/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del
31/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. p,
che ha concluso per 61

C447/19114 2-r#44-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

;,`44y.i./

Data Udienza: 28/05/2013

Con sentenza del 31 maggio 2012, la Corte di appello di Lecce, in parziale
riforma della sentenza pronunciata il 25 gennaio 2009 dal Tribunale di Brindisi,
Sezione distaccata di Francavilla Fontana nei confronti di GALIANO Giuseppe e
DESIATO Antonio, in accoglimento dell’appello incidentale del pubblico ministero
ha rideterminato la pena inflitta ai medesimi quali imputati del delitto di truffa in anni
uno e mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa ciascuno.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi
gli imputati suddetti rassegnando identici motivi. Si lamenta al riguardo che non
sussisterebbero elementi dai quali desumere la prova del reato e si censura la
congruità della pena e la circostanza che sia stato accolto l’appello incidentale del
pubblico ministero quando l’appello degli imputati riguardava solo la responsabilità.
Il ricorso è palesemente destituito di fondamento. Dalla stessa sentenza
impugnata, infatti, emerge che gli imputati avevano proposto appello censurando
anche l’entità della pena. Le altre doglianze sono manifestamente inammissibili, sia
perche del tutto generiche, sia perché fondate su valutazioni di merito che in questa
sede non possono trovare ingresso.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013
Il Consiglit

stensore

,,14Presidente
1

OSSERVA

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