Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2333 del 15/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 2333 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALDORASI ANGELO N. IL 17/03/1965
RUSSO PAOLO N. IL 28/06/1964
DI PINTO GIANCARLO N. IL 11/03/1978
avverso l’ordinanza n. 1659/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
13/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. L.
drve/

Udit i difensor Avv.,

Data Udienza: 15/01/2014

Ritenuto in fatto.
1. Di Pinto Giancarlo , Aldorasi Angelo , Russo Paolo , ciascuno
autonomamente e personalmente, propongono ricorso avverso la
ordinanza del Tribunale di Napoli con la quale è stata data conferma alla
Ordinanza di Custodia cautelare emessa dal GIP presso il medesimo
Tribunale ai danni degli odierni ricorrenti, tutti gravemente indiziati del

provvisioria) , nonchè , limitatamente all’Aldorasi ed al Di Pinto , quanto al
reato ex art 73 Dpr 309/90 ( in concorso con altri indagati tra i quali
Egidio Luigi, Febbraio Salvatore , Olivieri Nicola e Agostinelli Enrico, il
reato di cui all’ad 73 Dpr 309/90).
2. I tre ricorsi si muovono lungo una direttrice argOmentativa e critica
sostanzialmente comune. Lamentano i ricorrenti la genericità ma
soprattutto la eccentricità rispetto al tema da provare delle dichiarazioni
dei collaboranti ( utili al più per descrivere i ricorrenti quali partecipi , in
tempo remoto,

di una associazione diversa , quella camorristica ,

denominata “Mariano” ) , prive peraltro assolutamente di riscontro . Al
fine , si nega che il riscontro alle dette propalazioni possa rinvenirsi nel
tenore delle intercettazioni, utili al più per attestare indiziariamente ipotesi
di reato sussumibili nel disposto dell’ad 73 Dpr 309/90 senza consentire
invece la individuazione degli elementi costitutivi del reato associativo, nei
suoi profili oggettivi e in quelloSoggettivo . Da qui un difetto assoluto di
motivazione destinato a sfociare nella violazione di legge relativa al
disposto di cui all’ad 74 Dpr 309/90 , ritenuto siccome configurato in
assenza dei relativi presupposti.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili per le ragioni precisate da qui a poco
3. L’ordinanza impugnata si muove lungo le seguenti linee ricostruttive.
3.1 I ricorrenti, per quanto evidenziato dai Giudici del riesame , farebbero
I.
,
parte di una associazione , denominata teste matte , nata da una costola
dell’associazione camorristica dei Mariano ( operativa in Napoli , nei
quartieri spagnoli ); associazione avente ad oggetto il traffico di sostanze

reato di cui all’ad 74 Dpr 309/90 ( capo sub 8 della imputazione

stupefacenti , destinata ad operare in diverse piazze di spaccio ( i
Quartieri spagnoli per l’appunto , Bacoli , Francavilla a Mare ). Al vertice di
tale associazione vengono posti i coindagati Pesce Paolo e Morrone
Luciano , fuoriusciti dal detto gruppo camorristico , e , all’epoca delle
indagini, latitanti perché coinvolti in un procedimento per omicidio.
3.2 Sempre i ricorrenti, secondo l’assunto accusatorio confermato dalle

Di Pinto e Aldorasi siccome particolarmente attivi nella gestione della
piazza di spaccio di Francavilla Mare , interessandosi della esazione
dei crediti legati alle cessioni operate a Oliveri e Agostinelli , sotto il
controllo immediato dei sodali Egidio Luigi e Febbraio Salvatore e
mediato dei vertici , Pesce e Morrone, che dalla Spagna prestavano
particolare attenzione al mercato abruzzese ( si veda l’imputazione
provvisoria al capo 16 ) ;
Russo Paolo quale incaricato di controllare per conto del Pesce
l’attività di commercializzazione in Italia resa dagli altri sodali
quanto alla sostanza importata in Italia dalla Spagna su iniziativa del
Pesce , nonché trait d’union tra i sodali ed il Pesce stesso ,
favorendo all’uopo lo scambio di messaggi ( le imbasciate) al Pesce
rivolti o da questo trasmessi ai sodali inerenti i traffici illeciti
inquadrati nell’oggetto associativo .
3.3 A supporto di siffatte considerazioni , destinate a coprire la gravità
indiziaria legata alla contestazione associativa , il Tribunale procede ad
una analitica indicazione dei indiziari .
3.3.1 Così , per l’Aldorasi, si richiamano

le dichiarazioni di alcuni

collaboranti ( Biancospino , che già nel 1999 lo dava come affiliato sino al
1997 al clan Mariano per esserne poi uscito per legarsi al clan “teste
matte” ; Egidio Vincenza , che lo descrive come referente del gruppo per
l’attività in abruzzo) nonchè alcune intercettazioni telefoniche ( viene datct
attenzione al colloquio telefonico nel corso del quale il ricorrente comunica
agli acquirenti abruzzesi , Oliveri e Agostinelli , l’arresto dell’ Egidio Luigi ,
fatto di assoluto rilievo per i sodali nell’ottica della organizzazione legata al

decisioni cautelari , avrebbero il seguente ruolo partecipativo :

traffico illecito delle sostanze stupefacenti in quel determinato ambito
territoriale; vengono richiamate , nel complesso, sette diverse
intercettazioni che danno conferma dei diversi contatti con i sodali : la
prima e la seconda, la quarta relativamente al Febbraio , tutte relative
all’incasso di denaro a titolo di corrispettivo per le cessioni afferenti il
gruppo ; la terza, la quinta e la sesta , sempre relativa ad altri incassi ; la

confronti di un acquirente che

étiztr
serjr:tagb aveva procurato al gruppo)

3.3.2 In ordine al Di Pinto ci si richiama alle propalazioni di due
collaboranti , Gallozzi e Scala, che lo definiscono siccome partecipe alle
“Teste Matte” , alle immediate dipendenze del Pesce . Dato questo
confortato dai rapporti di continua frequentazione riscontrati dai servizi di
osservazione della PG e soprattutto dalle intercettazioni dalle quali
emergono i contatti con i soggetti del gruppo associativo operativi in
Abruzzo e con i due acquirenti sopra segnalati ( diverse le conversazioni
riportate tra le quali spiccano quelle che lo coinvolgono con Pesce , che
danno conto dei trasferimenti del ricorrente in spagna dove quest’ultimo
era latitante per incontrarlo, e soprattutto quella nella quale il ricorrente
rassicura il Pesce che l’importo di immediata pertinenza del capo sarebbe
stato recapitato allo stesso quanto prima; ancora quelle nelle quali
emergono i contatti con il Febbraio e con l’Aldorasi , tutti relativi alla
consegna di danaro recuperato dai debitori sempre per pregresse cessioni
di stupefacente ; quelle,sempre con l’Aldorasi, immediatamente afferenti
l’individuazione di soggetti non solvibili , cui non andavano effettuate altre
cessioni; quelle con il Masi , inequivocabilmente attratte al tema della
cessione di sostanze stupefacen9. Il tutto ulteriormente corroborato dalla
vicenda del relativo arresto, reso allorquando stava per operare una
trasferta in Sicilia per effettuare una cessione di cocaina , rinvenuta in suo
possesso , e dalle intercettazioni immediatamente successive al detto
arresto nelle quali molti esponenti del clan commentano e con
preoccupazione il fatto. IL Tribunale , poi , segnala che l’arresto
diversamente da quanto ritenuto dalla difesa era relativo ad una cessione

settima con $1Di Pinto sollecitato dal ricorrente ad un forzoso recupero nei

che il ricorrente si apprestava ad effetuare nell’interesse del clan : dato
questo desunto dalla conversazione tra la moglie del Morrone e il marito ,
nel corso della quale la prima ribadisce al secondo che l’azione degli
inquirenti era immediatamente riferita all’organizzazione dal marito
governata.
3.3.3. In punto infine alla posizione di Russo Paolo l il Tribunale si richiama

storico al gruppo delle teste Matte . Circostanza , questa , in epoca più
recente confermata anche dalla Egidio Vincenza . 1.1.-Xiiverse le
intercettazioni a riscontro della tesi in forza alla quale il ricorrente era un
contatto di rilievo per le “imbasciate” rivolte al Pesce ( intercettazioni
relative ai contatti in tal senso tenuti rispetto a Morrone , Egidio e
Febbraio ; particolare rilievo viene ascritto a quella nella quale si discute
dell’andamento degli affari in Abruzzo ; quella nella quale si discute di
dubbi sul comportamento dell’Aldorasi nella gestione del denaro ; quella
nella quale si sofferma a parlare sia dell’Aldorarsi che del Febbraio ).
4. Questo il portato argomentativo sotteso alla decisione contestata ,
mo,p,,,,, &tyy,,,
osserva la Corte come la relativa`’UTTiveli immune da vuoti logici ,
segnando al contempo , con precisione, gli elementi indiziari utili,
primariamente tratti dalle intercettazioni , a ricondurre le condotte dei
ricorrenti al contesto associativo oggetto della imputazione provvisoria.
Vengono individuati con attenzione gli elementi indiziari , dotati della
necessaria gravità , destinati a conclamare , nei limiti del fumus
strumentale alla misura adottata , i profili oggettivi e soggettivi del reato
associativo , l’unico contrastato con il gravame anche da chi risulta attinto
anche dal altre contestazioni ( Di Pinto e Aldorasi). In particolare, viene
dato coerente rilievovib certe cointeressenze comuni nel recupero dei
crediti legati all’attività di collocazione in Abruzzo della sostanza
stupefacente importata dalla Spagna su iniziativa dei capi i Morrone e .esce
( quanto alle posizioni di Aldrorasi e Di Pinto); ancora al ruolo di
sostanziale intermediario tra i sodali ed il Pesce svolto dal Russo Paolo
durante la latitanza del soggetto posto al vertice del gruppo ( rilevante al

ai diversi collaboratori che lo descrivono univocamente quale appartenente

fine la conversazione che lo vede partecipe e consapevole dei detti affari,
segno inequivoco della intraneità associativa sotto ogni versante ).
Alle – per vero-

non particolarmente dettagliate propalazioni dei

collaboranti, tutte univoche, tuttavia , nel collegare i ricorrenti all’ambito
associativo delle teste matte , si unisce dunque , dando corpo primario e
sostanziale al quadro indiziario ,

il tenore delle intercettazioni ,

, quella contenuta nei tre ricorsi , tutt’altro che dettagliata g lin modo
inconferenteaprioristicamente basata su una affermata eccentricità
rispetto al tema partecipativo,

apertamente smentita dai puntuali

riferimenti contenuti in ordinanza .
Ne viene la manifesta infondatezza dei gravami , in limine alla
inammissibilità radicale.
5. Alla declaratoria di inammssibilità segue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e di una somma determinata in via
equitativa in favore della Csasa delle Ammende
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali nonchè ciascuno ad una somma di euro 1000 in favore
della Cassa della Ammende.
Manda alla cancelleria per le comunicazione di cui all’ad 94 comma 1 Ter
D. ATT. C.P.P.
Così deciso il 15 gennaio 2014
IL Consigliere relatore

Il P

dettagliatamente richiamate e analizzate; ciò a fronte di una contestazione

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