Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2333 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2333 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mensurati Stefano, n. a Torino il 15.7.1959, costituita parte civile,
nonché dal P.G. presso la Corte di Appello di Roma,

avverso la sentenza del 26/02/2014 del Giudice di pace di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta,
che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito per il ricorrente l’Avv.to Daniela De Zordo, sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.
dell’Avv.to Massimo Biffa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, depositando nota
spese;
udito per l’imputato l’Avv.to Francesco Cantobelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
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Data Udienza: 12/11/2015

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RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Roma assolveva Apa Leopoldo dal reato di cui
all’art. 595 c.p., perché il fatto non costituisce reato; con l’imputazione si contestava all’Apa
Leopoldo di aver offeso l’onore e la reputazione di Mensurati Stefano, conduttore della trasmissione
radiofonica Radioanch’io, inviando una mail all’indirizzo della redazione radiofonica ed al proprio

conduttore Stefano Mensurati vero fascista…. del resto cosa ti puoi aspettare da una redazione di
servi? Sono abituati a parlare a cazzo…”; nonché per aver inviato un messaggio di posta elettronica
alla citata redazione contenente un messaggio diffamatorio di analogo tenore, in cui si qualificava il
Mensurati come un qualunquista, nostalgico dei tempi mussoliniani e bisognoso di un capo; in
Roma, il 28.6.2007 ed il 24.5.2007.
2.11 Giudice di pace aveva ritenuto che l’imputato, iscritto al club degli ascoltatori della
trasmissione Radioanch’io, condotta dal Mensurati Stefano, avesse esercitato il diritto di critica
collegato alle modalità di svolgimento della trasmissione radiofonica, in linea, peraltro, con lo
strumento messo a disposizione dalla emittente per raccogliere le opinioni dei propri
radioascoltatori; quindi l’Apa aveva ritenuto per errore che sussistessero circostanze di esclusione
della pena, per cui doveva essere applicata la disposizione di cui all’art. 59, comma 3, c.p..
3.Con ricorso depositato il 12/04/2014, il difensore della parte civile, Avv.to Massimo Biffa, ricorre
per violazione di legge ex art. 606 lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 595, 51, 59, comma 3, c.p., e
per vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., osservando che il contenuto delle mail travalica
il diritto di critica, attaccando il metodo di lavoro e la professionalità del Mensurati Stefano con
offese personali e contumelie gratuite.
4.Con ricorso depositato il 15/04/2015 il P.G. presso la Corte di Appello di Roma ricorre parimenti
per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, rilevando che l’esercizio del diritto
di critica, reale o putativo, richiede sempre il ricorso ad espressioni formalmente rispettose del
limite della continenza, cosa non verificatasi nel caso di specie, in cui sono state formulate frasi di
attacco personale e non di dissenso con il taglio giornalistico della trasmissione condotta dal
Mensurati Stefano, espressioni che prescindono del tutto da un dissenso seppure aspro.
5.Con memoria depositata il 14/10/2015 l’Avv.to Francesco Cantobelli, difensore di fiducia
dell’Apa Leopoldo osserva che la decisione impugnata appare corretta sotto il profilo della tutela
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fratello Apa Francesco, contenente la frase: “…una redazione di cialtroni di destra e del suo

della libera manifestazione del pensiero, nel caso di specie manifestatosi attraverso una critica
politica esercitata nel contesto di una trasmissione radiofonica volta proprio a consentire agli
ascoltatori di esprimere liberamente le proprie opinioni, e che aveva tal fine istituito un forum tra gli
ascoltatori; in ogni caso sarebbe carente l’elemento soggettivo del reato, posto che la seconda mail
era stata inviata al fratello dell’Apa e solo per conoscenza al Mensurati, per cui difetterebbe anche il

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le doglianze della costituita parte civile e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Roma risultano fondate.
L’uso dei termini contenuti nelle frasi rivolte al Mensurati Stefano — dirette in entrambi i casi alla
direzione di Radioanch’io – appare oggettivamente lesiva della sfera personale e professionale del
predetto, e sicuramente esorbitante dai limiti di libera manifestazione del pensiero. Appare infatti
evidente come il libero esercizio del diritto di critica non possa essere confuso con una
indiscriminata ed arbitraria aggressione verbale, soprattutto allorquando lo stesso concetto possa
essere espresso senza far ricorso ad epiteti indiscutibilmente offensivi.
Ed infatti in tema di diffamazione a mezzo stampa pacificamente è stato affermato (Sezione V,
sentenza n. 4938 del 28710/2010, Rv. 249239) come debba ritenersi che il limite immanente
all’esercizio del diritto di critica è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non
potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie
aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l’utilizzo di “argumenta ad homine”.
Nel caso di specie la circostanza che si stesse attraversando una fase politica molto conflittuale come indicato dalla motivazione della sentenza impugnata — e che l’Apa Leopoldo intendesse
esprimere il proprio dissenso nei confronti di un conduttore comunemente ritenuto di destra — come
affermato dal difensore del predetto nella memoria depositata il 13/10/2015 — non esclude affatto
l’oggettiva offensività delle frasi e degli epiteti utilizzati, alla luce di una loro complessiva
valutazione, non potendo ritenersi che momenti di particolare tensione politica si traducano in una
riduzione delle garanzie e della tutela rispetto a valori quali il decoro personale di chicchessia,
soprattutto se esercente una professione fisiologicamente oggetto di manifestazioni di dissenso,
quale il conduttore di una trasmissione radiofonica.
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requisito della diffusività.

Né può rilevare la circostanza che il conduttore in questione avesse sempre manifestato il proprio
orientamento politico, perché appunto in ossequio alla libertà di chiunque — e quindi anche del
conduttore radiofonico – di manifestare le proprie opinioni, di natura politica nel caso di specie, la
critica da parte del radioascoltatore sicuramente avrebbe potuto essere libera e manifesta, ma non
per questo concretizzarsi in una indiscriminata invettiva, peraltro non funzionale né indispensabile a
manifestare un dissenso di tipo politico.

ascoltatori di un programma radiofonico può giustificare o sci -iminare l’uso di espressioni offensive;
al contrario, proprio la destinazione ad un forum — e quindi ad un numero indeterminato di soggetti
— non può che amplificare la portata lesiva delle affermazioni, complessivamente considerate, anche
considerato il collegamento diretto tra l’attività professionale del Mensurati Stefano ed il contesto in
cui le espressioni medesime sono state pronunciate.
Alla luce dell’epoca in cui i fatti si sono verificati, risulta decorso il termine massimo di
prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, in assenza di cause di sospensione della prescrizione.
Risulta, quindi, che i reati sono estinti, alla data del, rispettivamente, 28/12/2014 e 24/11/2014
secondo l’indicazione dei due episodi formulata nel capo di imputazione.
Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali, in considerazione
dell’intervenuta estinzione del reato per prescrizione; va, invece, annullata con rinvio ai soli effetti
civili, con trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche
in relazione alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per
prescrizione; annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio, anche per le spese, al
giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 12/11/2015

Il Consigliere estensore

DE”g’ frATA IN CANCELLERIA

Il Presi ente

Né la circostanza che le frasi fossero state pronunciate nel contesto di un forum destinato agli

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