Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23328 del 15/04/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23328 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARUSON GIOVANNI N. IL 27/09/1952
avverso l’ordinanza n. 76/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
16/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. gairu.di
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 15/04/2014
RITENUTO IN FATTO
Caruson Giovanni proponeva incidente di esecuzione contro il
provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso il 10.6.2013 dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno,
chiedendo di applicare il beneficio dell’indulto sulle condanne di cui al secondo
cumulo parziale e di applicare il criterio moderatore previsto dall’art.78 cod.pen.
sul primo cumulo parziale.
Con ordinanza del 16.7.2013 la Corte di appello di Salerno, in funzione di
Avverso l’ordinanza di rigetto Caruson Giovanni personalmente propone
ricorso per cassazione per i seguenti motivi: violazione di legge ed erronea
applicazione dell’art.78 cod.pen. e 174 cod.pen. con riguardo all’indulto
inopinatamente applicato sul primo cumulo anziché sul secondo
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha più volte affermato il principio che l’indulto si applica sul
cumulo materiale dei reati in concorso, prima di operare il temperamento di cui
all’art. 78 cod. proc. pen. ( da ultimo Sez. 1, n. 32017 del 17/05/2013,
Giuliano, Rv. 256296).
In conformità a tale regola il Procuratore generale ha correttamente
applicato l’indulto, nella misura di anni 3 di reclusione, al primo cumulo parziale
pari ad anni 16, mesi 11 e giorni 7 di reclusione; ne è derivato che la pena
complessiva concretamente eseguibile risultava inferiore al quintuplo della pena
più grave (condanna ad anni 3 di reclusione), con conseguente insussistenza dei
presupposti di applicazione del criterio moderatore previsto dall’art.78 comma 1
cod.pen.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
processuali.
Così deciso il 15.4.2014.
al pagamento delle spese
giudice dell’esecuzione, rigettava le richieste dell’interessato.