Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23326 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23326 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONDILLO PIETRO N. IL 07/08/1964
avverso l ‘ordinanza n. 166/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 19/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. i01 ,n,i.ela-

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19.2.2013 la Corte di appello di

Lecce

sez.dist.Taranto rigettava l’incidente di esecuzione proposto da Mondillo
Pietro contro il provvedimento di cumulo pene concorrenti emesso il
12.6.2009 dal Procuratore generale di Taranto.
Avverso l’ordinanza di rigetto il difensore propone ricorso per
cassazione deducendo: vizio di motivazione in riferimento alla effettiva

moderatore previsto dall’art.78 cod.pen. sul primo cumulo parziale;
erronea detrazione del periodo di presofferto dal cumulo materiale delle
pene prima di procedere all’applicazione del criterio moderatore previsto
dall’art.78 cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.Con l’incidente di esecuzione il condannato aveva censurato il
provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso a suo carico per
la mancata applicazione del criterio moderatore sulla pena risultante dal
primo cumulo parziale, e perché la detrazione del presofferto era stato
effettuata prima anziché dopo la riduzione della pena conseguente
all’applicazione dell’art.78 cod.pen..
2.La Corte di appello, pur avendo correttamente richiamato la regola
della applicazione dell’art.78 cod.pen. su ciascun cumulo parziale, non
si è attenuta ad essa, omettendo di rilevare che il provvedimento di
esecuzione pene concorrenti oggetto di incidente di esecuzione non ha
applicato il suddetto criterio moderatore in riferimento a ciascuno dei
quattro cumuli parziali effettuati, ma lo ha applicato una volta in
riferimento al solo cumulo complessivo, in violazione del principio
affermato da questa Corte, secondo cui, ricorrendo l’ipotesi che obbliga
alla formazione di cumuli parziali, il criterio moderatore previsto
dall’art.78 cod.pen. deve essere applicato dapprima su ciascun cumulo
parziale ed infine su quello totale (Sez. 1, n. 19540 del 02/03/2004
Colafigli, Rv. 227974).
3.11 giudice dell’esecuzione ha erroneamente ritenuto che i periodi di
carcerazione già subiti, al pari dell’indulto, debbano essere detratti prima

R),
i

domanda proposta dal ricorrente; omessa applicazione del criterio

di procedere all’applicazione del criterio moderatore stabilito dall’art.78
cod.pen.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’indulto si
applica sul cumulo materiale delle pene concorrenti astrattamente
eseguibili, in conformità alla previsione di cui all’art. 174 cod. pen.,
comma 2 cod.pen. , che stabilisce l’applicabilità del beneficio sul cumulo
delle pene relative ai reati in concorso; con la conseguenza che deve

dell’indulto, e solo successivamente, ricorrendone i presupposti, deve
essere applicato il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. proc. pen.
(Sez. 1, n. 32017 del 17/05/2013, Giuliano, Rv. 256296; Sez. 1, n.
46279 del 13/11/2007, Patane’, Rv. 238427).
Diversamente dall’indulto, i periodi di pena espiata o sofferti in
custodia cautelare per taluni dei reati compresi nel cumulo (nonché quello
dedotto a seguito di provvedimento di liberazione anticipata) devono
essere detratti dall’ammontare della pena concretamente eseguibile
determinata previa applicazione dell’art.78 cod.pen. (Sez. 1, n. 12370 del
21/03/2006 , P.G. in proc. Bordoni, Rv. 233870; Sez. 1, n. 45607 del
14/12/2010, Catracchi, Rv. 249429).
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla
Corte di appello di Lecce perché provveda a nuovo esame del proposto
incidente di esecuzione facendo applicazione degli evidenziati principi di
diritto secondo cui: il criterio moderatore di cui all’art.78 cod.pen. deve
essere applicato su ciascun cumulo parziale di cui si compone il
complessivo cumulo delle pene concorrenti; i periodi di espiazione della
pena o di custodia cautelare presofferta, diversamente dall’indulto,
devono essere detratti successivamente e non anteriormente
all’applicazione del criterio moderatore previsto dall’art.78 cod.pen.
P.Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte
di appello di Lecce sez.dist.di Taranto.
Così deciso il 15.4.2014

essere dapprima effettuata la detrazione della pena estinta per effetto

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