Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23322 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23322 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Morgante Francesco

n. il 5 agosto 1954

2) Karavayev Anatoliy

n. il 26 settembre 1964

avverso
l’ordinanza 27 giugno 2013 — Corte di Appello di Reggio Calabria;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Pro-

Data Udienza: 15/04/2014

curatore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di
Reggio Calabria per nuovo esame;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
La Corte di Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa in data
18 marzo 2009 dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Morgante Francesco
e Karavayev Anatoliy, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei medesimi
in ordine ai reati rispettivamente a loro scritti perché estinti per intervenuta prescri-

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, hanno interposto tempestivo ricorso per cassazione i prefati lamentando la circostanza che la
sentenza nella fattispecie era stata pronunciata de plano, senza cioè l’instaurazione
del contraddittorio delle parti.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata senza rinvio come da dispositivo.
3.1 — La Corte di Appello non poteva provvedere alla declaratoria di non doversi procedere per prescrizione del reato se non in pubblica udienza. Secondo il consolidato orientamento dì questa Corte dì legittimità, il giudice dell’udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell’imputato, non può
emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio.
(La Corte ha osservato che l’art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un
potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle
specifiche norme che regolano l’epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi
gradi del processo, artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice, ma enuncia una
regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio) (Sez. U, 25 gennaio 2005, n. 12283, rv. 230529, P.G. in proc. De Rosa).
4. — Ne consegue che, essendo il giudice di merito incorso in una violazione di
legge, deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen. come da dispositivo

per questi motivi

Ud. in c.c.: 15 aprile 2014 — Morgante Francesco — RG: 35551/13, RU: 9;

2

zione.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti
alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 aprile 2014

Il Presidente

tCf
Il
nsigliere estensore

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