Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2332 del 15/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 2332 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
BASTANTE PAOLO N. IL 10/05/1978
inoltre:
BASTANTE PAOLO N. IL 10/05/1978
avverso la sentenza n. 452/2013 TRIBUNALE di TIVOLI, del
07/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/semtite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 15/01/2014

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Bastante Paolo è stato condannato ad anni 4 di reclusione ed euro 24.000 di multa
dal Tribunale di Tivoli i a-Hts pena di giustizia, concordata ai sensi dell’ad 444 cpp ,
perché ritenuto colpevole del reato di cui all’ad 73 dpr 309/90. Nel determinare la
pena alla luce dell’accordo delle parti il Tribunale ha ritenuto le generiche equivalenti
alla contestata recidiva di cui all’ad 99 comma IV Cp.
2. Avverso la sentenza propone ricorso il Bastante, adducendo , con un unico motivo,

avere il Giudice pronunziato l’immediato proscioglimento dell’imputato in presenza di
cause di non punibilità.
3. Propone ricorso per Cassazione anche il Procuratore generale presso la Corte di
Appello di Roma lamentando la inaccessibilità al rito, in presenza della ritenuta recidiva
contestata, ex art 444 cpp , giusta il comma 1 bis della citata disposizione nella specie
violato.
4.

Il ricorso della Procura, in quanto fondato , va accolto con conseguente

annullamento della decisione impugnata. La natura della contestazione mossa dal PM
a fondamento del relativo gravame ed accolta da questa Corte , destinata a
contrastare in radice la stessa accessibilità al rito , finisce poi per assorbire,
rendendone superflua la disamina , il ricorso dell’imputato .
5. Giova evidenziare che , ai sensi del comma I bis dell’ad 444 cpp è preclusa la
possibilità di accedere al patteggiamento , nei termini descritti dal comma I della
stessa norma ai soggetti dichiarati recidivi ai sensi del comma IV dell’ad 99 c.p. .
Al fine è sufficiente che la recidiva in questione sia stata riconosciuta anche se poi in
concreto non applicata per effetto del giudizio di comparazione ( nel caso è stata
ritenuta equivalente alla riconosciute attenuanti generiche) . Come infatti chiarito
dalle SS UU di questa Corte ( sentenza nr 33738/10, di seguito pedissequamente
riportata ) è ” compito del giudice, quando la contestazione concerna una delle ipotesi
contemplate dai primi quattro commi dell’art. 99 c.p. e quindi anche nei casi di
recidiva reiterata (rimane esclusa, come premesso, l’ipotesi “obbligatoria” del quinto
comma), quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo
sintomo di riproYevolezza e pericolosità, tenendo conto, secondo quanto precisato
dalla indicata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, della natura dei reati, del
tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di
offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità
esistente fra loro, dell’eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile

violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui agli artt 129 e 444 cpp ,per non

parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di
colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di
precedenti penali. All’esito di tale verifica al giudice è consentito negare la rilevanza
aggravatrice della recidiva ed escludere la circostanza, non irrogando il relativo
aumento della sanzione: la recidiva opera infatti nell’ordinamento quale circostanza
aggravante (inerente alla persona del colpevole: art. 70 c.p.), che come tale deve
essere obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero in ossequio al principio del

23.1.1971, Piano) ma di cui è facoltativa (tranne l’eccezione espressa) l’applicazione,
secondo l’unica interpretazione compatibile con i principi costituzionali in materia di
pena. Qualora la verifica effettuata dal giudice si concluda nel senso del concreto
rilievo della ricaduta sotto il profilo sintomatico di una «più accentuata colpevolezza
e maggiore pericolosità del reo>>, la circostanza aggravante opera necessariamente
e determina tutte le conseguenze di legge sul trattamento sanzionatorio e sugli
ulteriori effetti commisurativi e dunque, nell’ipotesi di recidiva reiterata e per quanto
qui rileva in relazione all’oggetto del ricorso in esame, l’aumento della pena base nella
misura fissa indicata dal quarto comma dell’art. 99 c.p., il divieto imposto dall’art. 69,
quarto comma, c.p., di prevalenza delle circostanze attenuanti nel giudizio di
bilanciamento fra gli elementi accidentali eterogenei eventualmente presenti, il limite
minimo di aumento per la continuazione stabilito dall’art. 81, comma quarto, c.p.,
l’inibizione dell’accesso al c.d. “patteggiamento allargato” di cui all’art. 444, comma 1
bis, c.p.p. In tale ipotesi la recidiva deve intendersi, oltre che “accertata” nei suoi
presupposti (sulla base dell’esame del certificato del casellario), “ritenuta” dal giudice
ed “applicata”, determinando essa l’effetto tipico di aggravamento della pena: e ciò
anche quando semplicemente svolga la funzione di paralizzare, con il giudizio di
equivalenza, l’effetto alleviatore di una circostanza attenuante (Sez. Un., 18.6.1991,
Grassi, rv 187856)”.
6. Nel caso , dunque , considerata la pena comminata , risultava preclusa la possibilità
di accedere al patteggiamento allargato di cui al I comma dell’alt 444 cpp. Senza
considerare, per quanto documentato dal Procuratore ricorrente , che il Bastante già
con altra precedente sentenza , passata in giudicato nel gennaio 2013, era stato
dichiarato recidivo ex comma IV art 99 cp ; e questo ancor più radicalmente
ostacolava l’accesso al patteggiamento.
PQM

contraddittorio (Sez. Un., 27.5.1961, P.M. in proc. Papò, rv 98479; Sez. Un.,

In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Roma, in tale ricorso assorbito quello proposto dall’imputato, annulla senza rinvio la
sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Tivoli per l’ulteriore
corso.
Così deciso il 15 gennaio 2014
L Presi

e

Il Consigliere relatore

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