Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2332 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2332 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Collina Arianna, n. a Bologna 1’11/01/1973

avverso la sentenza del 19/12/2014 della Corte di Appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta ,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 12/11/2015

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna riformava parzialmente — in relazione
alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla conseguente determinazione della
pena — la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bologna in data 27/10/2009 con cui la ricorrente era
stata riconosciuta colpevole del delitto di cui all’art. 496 c.p. — per aver reso mendaci dichiarazioni
in ordine alle proprie generalità ai verificatori dell’ATC, incaricati di pubblico servizio, nel corso di
un controllo su un autobus di linea, dichiarando di chiamarsi Castrignano Marianna, nata a Bologna

2.Con ricorso depositato il 30/04/2015, il difensore della ricorrente, Avv.to Luciano Teneggi,
ricorre per:
2.1.Vizio di motivazione ex art. 606 lett. e), c.p.p., in quanto la relazione dei verificatori contiene un
errore di data corretto a penna in ordine al giorno di verificazione del fatto (29/12/2008, come
risultante dalla correzione della data inizialmente indicata nel 22/12/2008, e parimenti erroneamente
indicata nel capo di imputazione nel 26.11.2008); essa, inoltre, contrasta con il rapporto della
Polizia di Stato in data 29/12/2008 delle ore 9,09, quanto alla descrizione dei fatti e dei luoghi di
svolgimento degli stessi; si osserva, altresì, che esistono agli atti due diversi rapporti dei
verificatori, entrambi datati 29/12/2008, di cui uno redatto alle 8,50, non sottoscritto dalla Collina e
contenente le sue generalità parzialmente inesatte, e l’altro, sempre redatto alle 8,50, sottoscritto
dalla ricorrente e contenente le sue generalità esatte, per cui l’intervento della pattuglia di P.S. alle
ore 9,09, a seguito della quale la ricorrente avrebbe fornito le generalità esatte, renderebbe palese
l’incongruenza dei rapporti dei verificatori, che non avrebbero neanche specificato dove la Collina
avrebbe fornito le vere generalità, né, peraltro, avrebbero dato atto della condotta minacciosa o
violenta della Collina; si rileva altresì che la Collina era stata identificata a mezzo non della patente
di guida, ma di una tessera personale aziendale, come si evince dalla sequenza alfanumerica del
documento indicato nel secondo modulo di contestazione. A fronte di dette palesi contraddizioni la
Corte di Appello aveva sostenuto che la Collina avesse consapevolmente declinato false generalità,
senza chiarire le contraddizioni e le incertezze evidenziate già con i motivi di appello. Ne deriva
come apparirebbe, pertanto, esatta la ricostruzione dei fatti fornita dalla ricorrente — secondo cui ella
aveva declinato le generalità durante l’inseguimento nel caos urbano — con evidente sussistenza di
dubbi circa l’elemento psicologico del reato; tra l’altro non risulterebbe affatto dal rapporto che i
verificatori avessero constatato che la macchinetta erogatrice dei biglietti non funzionasse, come
riferito loro dalla Collina, ed anche sul punto la motivazione sarebbe carente, trascurando anche la
possibilità che i verificatori potessero aver compreso male e/o trascritto male le generalità che la
Collina aveva correttamente declinato. Parimenti illogica sarebbe la motivazione in ordine alla

1’11/01/1978; in Bologna il 26/11/2008.

insussistenza dell’errore scusabile da parte della ricorrente sulla norma che qualifica l’incaricato di
pubblico servizio ed i poteri a questi attribuiti.
2.2. Violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 357 e 358 c.p., atteso che la
qualifica di incaricato di pubblico servizio, sicuramente controversa, nel caso di specie non era
riconoscibile in assenza di segni esteriori, né la stessa deriva da un atto normativo, bensì da un
contratto di diritto privato, in quanto l’azienda ATC appalta ad imprese private i servizi ausiliari,

senza alcuna attribuzione di poteri certificativi o autoritativi ai dipendenti.
2.3. Si richiede, infine, ex art. 609, comma II, c.p.p., l’applicazione dell’art. 131 bis, c.p., data
l’insussistenza di un danno e la concessione delle circostanze attenuanti generiche in grado di
appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile.
1.Quanto al primo motivo di ricorso, va anzitutto rilevato come già il primo giudice avesse dato
conto dell’errore materiale contenuto nel capo d’imputazione, osservando come detta circostanza
non avesse impedito in alcun modo alla ricorrente di esercitare i propri diritti di difesa.
Il primo giudice aveva altresì spiegato puntualmente la sequenza dei fatti e le presunte difformità
dei rapporti dei verificatori: in data 29/12/2008, alle ore 8,50, i verificatori dell’ATC avevano
effettuato un controllo nei confronti di una passeggera della linea urbana n. 21, in via S. Isaia; la
detta passeggera, priva del titolo di viaggio, si era agitata, aveva affermato di non avere con sé i
documenti e di chiamarsi Castrignano Marianna, nata a Bologna 1’11/01/1978, ivi residente alla via
Dosso Dossi n. 4, come risulta dal p.v. n. 1655804 delle ore 8,50; quindi la donna era scesa
dall’autobus in piazza Malpighi, seguita dagli accertatori, che dubitavano della correttezza delle
indicazioni ricevute e che, giunti in piazza Maggiore, avevano chiesto l’intervento di una volante
del “113” che era intervenuta poco dopo le ore 9,00 e, appreso che la donna si era diretta verso la
via D’Azeglio, l’aveva identificata con le generalità dell’odierna ricorrente, come risulta dal verbale
n. 1655805.

come quello di controllo; detti servizi, quindi, risultano disciplinati da contratti di tipo civilistico,

La Corte territoriale ha ritenuto detta ricostruzione della vicenda del tutto coerente con il materiale
probatorio, rilevando come la ricorrente avesse declinato le false generalità in modo sicuramente
non accidentale, proprio al fine di eludere l’accertamento, essendosi ella non solo allontanata in
fretta dai verificatori, ma avendo anche dichiarato le false generalità riportate nel primo dei verbali
di accertamento, indicando, cioè, il cognome della propria madre, il proprio nome di battesimo
diverso in una lettera e la propria data di nascita diversa nell’ultima cifra dell’anno.

aver fornito false generalità, spiegando come non appaia in alcun modo plausibile la versione
difensiva, in quanto non solo la Collina aveva fornito un cognome diverso — potendo ritenersi al
limite plausibile la confusione tra il proprio cognome e quello della madre, che ella utilizzava per
abitudine — ma anche un nome (Arianna e non Marianna ) ed una data di nascita (11/01/1978 e non
11/01/1973) diversi, il che non può costituire affatto frutto di un errore e, soprattutto, rende evidente
come gli accertatori non potessero aver inteso male ben due diversi dati anagrafici.
I dati contenuti nei due diversi verbali di accertamento corrispondono, quindi, secondo la
ricostruzione dei giudici di merito, alle due successive fasi della vicenda, l’una precedente
l’intervento della volante del 113, l’altra successiva, in cui la ricorrente aveva fornito la propria
patente di guida.
Nella sentenza di primo grado si afferma anche come appaia ovvio, alla luce della detta sequenza
dei fatti, che il primo verbale non fosse stato sottoscritto dalla Collina Arianna, la quale aveva
dichiarato di aver declinato solo oralmente le proprie generalità, mentre il secondo verbale è
sottoscritto dalla predetta Collina, che era poi stata identificata a mezzo della patente di guida da
ella stessa esibita.
Poiché costituisce ius receptum il principio secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio
di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello e di quella di primo grado
formano un corpo argomentativo complessivo ed inscindibile – ciò allorquando i giudici del
gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei rispetto a quelli del
primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza,
come verificatosi nel caso di specie, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di
prova posti a fondamento della decisione (Sezione III, sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Rv.
257595) – appare evidente come la sentenza impugnata avesse già fornito adeguata e specifica
motivazione in ordine ai singoli motivi di gravame, con argomentazione complessivamente del tutto
immune da censure rilevanti in sede di legittimità; la reiterazione in sede di ricorso per cassazione

Sia il primo giudice che la Corte territoriale hanno specificato che la ricorrente aveva ammesso di

delle stesse doglianze poste a fondamento dei motivi di appello, costituisce quindi palese causa di
genericità del ricorso medesimo.
2. Alle medesime conclusioni si deve pervenire in relazione al secondo motivo di ricorso.
Ed infatti quanto all’errore in cui sarebbe caduta la ricorrente circa la qualifica degli accertatori, il
primo giudice ha fornito ampia motivazione, citando la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla
qualifica di incaricato di pubblico servizio di colui che svolge le mansioni di controllo per conto di
un’azienda di trasporto urbano, essendo pubblica la funziona svolta dalla detta azienda e non
meramente esecutive le funzioni del dipendente della stessa (Sezione V, sentenza n. 31391 del
2008); va osservato che detto principio è stato in seguito ribadito da altre pronunce: Sezione VI,
sentenza n. 6749 del 19/11/2013, Rv. 258995; Sezione VI, sentenza n. 36176 del 19/11/2013, Rv.
260056.
In ordine all’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale è stata poi richiamata la giurisprudenza
di questa Corte (Sezione VI, sentenza n. 5225 del 12/03/1993), alla luce della quale è stato poi
correttamente ritenuto che dovesse escludersi qualsiasi errore scusabile da parte di una persona
come la ricorrente, cittadina italiana, di adeguata preparazione scolastica, esercente un’attività
lavorativa quale commerciante, ed integrata nel tessuto sociale. La Corte territoriale sul punto ha
aderito alla motivazione, aggiungendo come la Collina avesse ben compreso il tipo di accertamento
in corso, cui ella avrebbe potuto solo contrapporre una procedura di opposizione, e non sottrarsi con
le modalità in concreto seguite.
A maggior ragione, quindi, appare del tutto immune da censure il complesso motivazionale della
sentenza impugnata, rispetto alla quale con i motivi di ricorso si ripropongono argomentazioni del
tutto superate e contrastanti con la giurisprudenza di questa Corte e, come tali, inammissibili.
3. Per quel che attiene alla valutazione della esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto di cui all’art. 131 bis, c.p., essa ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di
legittimità (Sez. III, sentenza n. 15449 dell’8/04/2015).
Tuttavia la sussistenza delle condizioni di applicabilità della norma richiamata va esclusa: pur
rientrando il reato in questione, quoad poenam, tra quelli suscettibili dell’applicazione dell’art. 131
bis, c.p.p., secondo il criterio indicato nel comma 4 del detto articolo, va detto che tra le altre
condizioni di esclusione della punibilità la norma prevede, congiuntamente, la particolare tenuità
dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei detti indici va, a sua volta, valutato

alla stregua di due requisiti, ossia la modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, da
valutarsi in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p. Solo la considerazione congiunta di detti indici,
infatti, può determinare una specifica valutazione della particolare tenuità dell’offesa, che, se fosse
considerata, invece, unicamente alla stregua del criterio rappresentato dalla pena edittale, si
risolverebbe in una automatica, oltre che indiscriminata ed arbitraria, abrogazione di norme
definitorie di altrettante fattispecie penali.

circostanze emersi nel corso del giudizio di merito, con particolare riferimento alle valutazioni che
abbiano già pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto. Nel caso di specie, pur avendo la
Corte territoriale concesso alla ricorrente le circostanze attenuanti generiche per le particolari
ragioni derivanti dalla necessità di recarsi in farmacia per acquistare medicinali per la propria figlia,
va osservato come la stessa Corte avesse esplicitato che dette ragioni potevano incidere sul
trattamento sanzionatorio, ma certamente non potevano assumere alcuna valenza scriminante.
Risulta pacifica, infatti, la rilevanza di una condotta quale quella tenuta, nel caso di specie, dalla
ricorrente che, come evidenziato dal primo giudice, ha richiesto l’intervento non solo degli
accertatori, ma anche di una pattuglia della Polizia, con ciò dimostrando una precisa e reiterata
volontà di sottrarsi ad un controllo del tutto legittimo.
Ne deriva quindi, anche sotto detto profilo, l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende, ex art. 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 12/11/2015

Il Consigliere estensore

Nell’effettuare detto accertamento, quindi, non si possono che considerare gli elementi e le

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