Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23317 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23317 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LA POSTA LUCIA

Data Udienza: 18/02/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPANO’ GIUSEPPE N. IL 18/10/1969
avverso l’ordinanza n. 837/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 14/08/2013
sent la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
l e/sentite le conclusioni del PG Dott. e eAkrErkrétu cjA,4.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16.8.2013 il Tribunale di Reggio Calabria, quale
giudice del riesame, confermava il provvedimento emesso dal Giudice delle
indagini preliminari della stessa sede che applicava la misura della custodia
cautelare in carcere a Giuseppe Spanò in relazione ai reati di cui agli artt. 479 e
378 cod. pen., aggravati ai sensi dell’art.7 d.l. 152 del 1991, perché, in concorso
con Stucci Giuseppe e Bellocco Domenico, nella qualità di agente della polizia

in quello di accertata violazione amministrativa che il soggetto presente in
qualità di titolare del bar «Blue Marine» era Brewczynska Aneta e non
Bellocco Domenico, titolare di fatto dell’attività, mentre la predetta il giorno
successivo veniva convocata presso il comando della polizia municipale e indotta
a sottoscrivere i verbali, aiutando in tal modo i predetti Bellocco e Brewczynska
ad eludere le investigazioni in corso in ordine alla intestazione fittizia del bar.

2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia.
In primo luogo denuncia la violazione di legge con riferimento alla
configurabilità del reato di cui all’art. 479 cod. pen. ribadendo che la sera del
27.2.2013 non era in servizio e contestando le argomentazioni del tribunale del
riesame sul punto.
Deduce, quindi, il vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria sia con
riferimento alla interpretazione della conversazione intercettata, suscettibile di
interpretazione alternativa, sia perché non viene fatta la necessaria distinzione
tra la condotta del ricorrente e quella del comandante Stucci che, a differenza
dell’indagato, aveva avuto i contatti con i carabinieri che svolgevano le indagini.
Al di là della parentela, poi, non emerge alcun tipo di rapporto tra l’indagato
e Bellocco Domenico come si desume anche dai tabulati telefonici.
Contesta, altresì, la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152
del 1991, tenuto conto che comunque il ricorrente avrebbe con la propria
condotta avvantaggiato non la cosca ma il Bellocco che non rivestiva neppure un
ruolo apicale nel sodalizio.
Infine, lamenta il vizio della motivazione in ordine alla inidoneità a
soddisfare le esigenze cautelari della misura degli arresti domiciliari, tenuto
conto della sospensione dal servizio e della possibilità di recarsi a Peschiera del
Garda.

A

municipale, attestava falsamente nel verbale di ispezione dell’esercizio pubblico e

E’ stata ingiustificatamente sottovalutata la prospetta necessità di attendere
alla cura del figlio minore affetto da grave patologia invalidante, esclusa per la
presenza di altro genitore convivente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio, il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere
rigettato.

inserita in una più ampia indagine relativa alle attività gestite dal sodalizio
Bellocco, evidenziando che, a seguito della riapertura del bar «Blue Marine»
in precedenza chiuso per fittizia intestazione, i carabinieri avevano chiesto
informazioni al comandante della polizia municipale, Stucci Giuseppe. Questi il
27.2.2013 insieme all’indagato aveva effettuato un controllo presso l’esercizio
commerciale ed elevato sanzione amministrativa di euro 5.000 per assenza della
autorizzazione amministrativa a carico della formale intestataria, dando atto
falsamente della sua presenza, mentre soltanto il giorno successivo la
Brewczynska era stata convocata presso il comando per sottoscrivere i verbali.
Correttamente il tribunale ha ritenuto infondati i rilievi difensivi in ordine alla
mancanza della qualifica di pubblico ufficiale dello Spanò che aveva effettuato il
controllo dopo la fine del turno di servizio, atteso che il falso è stato commesso il
giorno successivo e, comunque, anche il controllo presso il bar era stato
effettuato dall’indagato nelle sue funzionessendo stato richiamato in servizio dal
comandante. La doglianza del ricorrente sul punto è, pertanto, infondata.
Gli indizi in ordine ai reati contestati erano, quindi, tratti: dal contenuto delle
conversazioni tra il Bellocco e la donna (del 1.3.2013) dai quali si desume che la
redazione dei verbali era stata concordata con il Bellocco; dalla documentazione
acquisita.
Inoltre, il tribunale ha evidenziato che i vigili urbani anche nell’interrogatorio
di garanzia avevano sostenuto di avere effettuato il controllo presso il bar alla
presenza della donna, ma questa nel suo interrogatorio aveva negato la
circostanza ed aveva affermato di essere stata convocata presso il comando solo
il giorno successivo (28.2.2013) per firmare, precisando che era stata convocata
proprio dallo Spanò, confermando il contenuto della conversazione telefonica e,
quindi, la tesi accusatoria.
A fronte di tale compiuta valutazione, ancorata agli elementi di fatto emersi
dalle indagini, il ricorrente muove censure di merito, proponendo una rilettura
delle circostanze di fatto accertate – in particolare delle intercettazioni che
neppure allega – e ripropone rilievi che sono stati esaminati dal tribunale.

3

Il tribunale ha dato atto delle circostanze di fatto della vicenda in esame,

Non sono fondate, altresì, le doglianze in ordine alla sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, atteso che le condotte di
falso e favoreggiamento senza dubbio agevolavano la cosca Bellocco
garantendole una posizione di supremazia economica sul territorio.
Il tribunale ha, altresì, rilevato – richiamando l’ordinanza di custodia
cautelare – come le circostanze accertate fossero significative della
incondizionata disponibilità dell’indagato, nell’esercizio del suo munus pubblico,
dei componenti della cosca Bellocco.

della misura applicata sono superate dalla accertata sopravvenuta sostituzione
della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari disposta in data
29.10.2013.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento della
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, il 18 febbraio 2014.

Le deduzioni in ordine alla valutazione dell’adeguatezza e proporzionalità

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