Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23309 del 20/02/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 23309 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORILLA MARIA TERESA N. IL 21/07/1965
avverso la sentenza n. 4/2011 TRIB.SEZ.DIST. di AVOLA, del
11/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EU/ u_12A4RD
che ha concluso per £‘ C&U.44(.121QAt~PC (10-44•Q__ ei-th O

<22-0 -A CP.20 I Udito, per 1a afe civile, l'Avv Udittiedifenso0Avv.5,(45tCrAL ao144.0014,0 Qhf 12444 rYe Of N Lot,ao 4 L. £743-b e' ceare,,,,Th Data Udienza: 20/02/2013 Ritenuto in fatto Il Giudice di Pace di Noto, con sentenza 23/12/2010, dichiarava Morilla Maria Teresa e Perez Corrada Liana, entrambe reciprocamente imputate e persone offese costituitesi parti civili, responsabili del delitto di cui agli artt. 113 e 590 comma 4 c.p. perché, con condotte indipendenti ma ciascuna in violazione della normativa in materia di circolazione dei veicoli, la Morilla procedendo a zig zag, frenando e accelerando senza alcuna plausibile giustificazione, la Perez non consono alle condizioni della strada e al comportamento di altri utenti, concorrevano a cagionare un sinistro nel quale la Morilla riportava "trauma distorsivo rachide cervicale" guaribile in 10 giorni e la Perez "trauma cranico e distorsione del rachide cervicale" guaribili in gg. 15 (fatto del 7/3/2004). Venivano condannate ciascuna alla pena di C 258,00 di multa. A seguito di appello proposto da entrambe, la Morilla in punto di responsabilità penale e la Perez, in qualità di parte civile, in merito ai profili risarcitori connessi all'affermazione di responsabilità della Morilla, il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, con sentenza del 11/10/2011, dichiarava, in forza del disposto di cui all'art. 37 D. Igs. 274/2000, atto a consentire esclusivamente il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Giudice di Pace di condanna alla sola pena pecuniaria, inammissibile l'appello proposto dalla prima e, in accoglimento dell'impugnazione della seconda, condannava la Morilla al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile e a rifondere la stessa delle spese di giudizio di primo e secondo grado. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Morilla, deducendo, con il primo motivo, violazione, falsa ed errata applicazione del D.LGS. n. 209/2005 art. 139 e del combinato disposto degli artt. 2059 c.c., art. 185 c.p., art. 32 Cost. Osserva che al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dal d.lgs. richiamato (codice delle assicurazioni private), non integrando il danno morale autonoma sottocategoria nell'ambito della generale categoria del danno non patrimoniale. Rileva che, pertanto, il giudice del Tribunale di Siracusa non avrebbe potuto ammettere la costituzione di parte civile della coimputata e persona offesa Perez, poiché, come si era dimostrato con i documenti prodotti in primo grado, la Perez aveva già chiesto in sede civile (proc. 314/2004) il risarcimento sia per i danni alla vettura che per i danni alla persona patiti a seguito del sinistro. Evidenzia, inoltre, che la domanda al giudice civile è stata definita con sentenza n. 92 del 2010, con la quale si era attribuita l'intera colpa alla condotta imprudente della mantenendo la distanza di sicurezza e tentando un sorpasso assolutamente non Perez, rigettando la domanda di quest'ultima e accogliendo quella proposta in via riconvenzionale dalla Morilla. Con il secondo motivo la ricorrente deduce errata e falsa applicazione dell'art. 574 c.p.c., dell'art. 37 dlgs. 28/8/2000 n. 274, nonché degli artt. 18 e 19 c.p.p. Osserva che il giudizio è unico e che entrambi gli appelli andavano trattati simultaneamente, mentre nella specie si era creata una ingiustificata separazione dei giudizi, non potendo il giudice d'appello da un lato dichiarare giudizio per i medesimi fatti, accogliendo la domanda della parte civile. Deduce, ancora, errata e falsa applicazione di legge, poiché, in applicazione dell'art. 157 c.p. nella formulazione anteriore alla I. 251/2005, il reato era già prescritto al momento della pronuncia d'appello. Il giudice avrebbe dovuto, pertanto, dichiarare la prescrizione. Considerato in diritto Premesso che la prescrizione non si è maturata in ragione della sospensione del corso della medesima per un periodo di un anno e nove mesi, si ravvisa la fondatezza del secondo motivo di ricorso, da esaminare preliminarmente per ragioni di priorità logica. Erroneamente, infatti, il giudice d'appello ha dichiarato l'inammissibilità del gravame, valendo il principio di seguito riportato: "è ammissibile l'appello proposto dall'imputato - avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa - ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. peri., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale". (Cass. n. 6952 del 29/11/2011 Rv. 252944). La sentenza, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo esame, in conformità al principio enunciato, al Tribunale di Siracusa. P.Q.M. La Corte Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Siracusa per nuovo esame. Così deciso in Roma il 20/2/2013 Il Con igliere relatore inammissibile il gravame proposto dalla Morilla e dall'altro entrare nel merito del

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