Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2330 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2330 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSELLINI CLAUDIO N. IL 29/07/1960
avverso la sentenza n. 507/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 11/11/2015

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Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Eugenio Selvaggi,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Berni, il quale insiste per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Rosellini Claudio è imputato dei reati di cui agli articoli 646, 485,

491 del codice penale per essersi appropriato di somme di denaro in
qualità di professionista incaricato da Baldini Giulia e quale procuratore
speciale dei minori galvatori Nicoletta e salvatori Baldini Galiano. Il
tribunale di Viareggio ha dichiarato l’imputato responsabile dei reati
ascritti e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e
riconosciuto il vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena di
mesi 8 di reclusione, nonché al risarcimento dei danni; la corte d’appello
di Firenze ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.
2.

Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il

difensore dell’imputato per i seguenti motivi:
a. violazione ed erronea applicazione dell’articolo 646 del codice
penale e vizio di motivazione sotto il profilo della motivazione
apparente ed omessa.
b. Violazione ed erronea applicazione di legge sostanziale in
riferimento ai reati di falso.
3. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria datata 20
ottobre 2015 sollecitando la correzione dell’errore materiale con
riferimento alla liquidazione del danno, operata in euro 83.700, mentre
la somma degli importi singolarmente liquidati è pari ad euro 63.700 .
Oltre alla predetta richiesta, la memoria ribadisce i concetti già contenuti
nel ricorso con particolare riferimento alla compensazione del credito
professionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è tutto di merito ed in alcune parti pure
generico e poco comprensibile, nonché irrilevante con riferimento ad
alcune osservazioni, come per esempio quelle relative al fatto che
l’incarico professionale fosse giustificato e che non sia stato il Rosellini a
1

proporsi per reperire un acquirente dell’immobile della Baldini. Quanto
alla invocata compensazione del credito professionale con le somme
ricevute dalla cliente, la corte afferma che il credito non era liquido ed
esigibile, nè risulta quanto affermato nel ricorso e cioè che la cliente
aveva accettato tale compensazione, essendo stato accertato, al
contrario, che nessun consenso vi era stato da parte della Baldini.
Trattasi di valutazione in fatto adeguatamente motivata e non
censurabile in cassazione, tantomeno a fronte di una censura, sul punto,

si è detto, costituisce censura di merito inammissibile in sede di
legittimità.
2. Il secondo motivo è ancora una volta generico ed in fatto,
sollecitando una diversa valutazione delle prove ed operando
affermazioni del tutto apodittiche e meramente assertive in ordine ai
rapporti tra le parti ed alle modalità della condotta, nonché contestando
accertamenti in fatto che non possono essere oggetto di revisione in
sede di legittimità, tantomeno a fronte di una motivazione più che
adeguata e priva di vizi logici evidenti.
3. Quanto alla istanza di correzione contenuta nella memoria
aggiuntiva, è lo stesso difensore a dubitare che si possa chiedere la
correzione dell’errore materiale non attraverso il relativo procedimento,
ma come motivo aggiunto in un ricorso per cassazione, senza contare
che nel caso di specie si chiede la correzione della sentenza di primo
grado e non quella di appello.
4. In secondo luogo, si rileva che il riferimento alle pagine 5-6 della
sentenza di primo grado è erroneo, ma anche a leggere le pagine
seguenti, esse non contengono semplici somme algebriche da cui possa
evincersi chiaramente che vi è stato un errore di calcolo. Anzi, l’unica
operazione matematica è contenuta alla pagina 14, laddove si individua
il danno per differenza tra l’importo entrato nella disponibilità
dell’imputato, pari ad euro 146.200,00 e quello trattenuto, pari ad euro
62.500; il risultato, pari ad euro 83.700, è stato correttamente riportato
nel dispositivo di condanna. Ne consegue che non è individuabile alcun
errore materiale, ma al più una erronea valutazione in ordine all’entità
del risarcimento e cioè un errore “di merito” che doveva essere
emendato attraverso l’impugnazione e che non può più essere oggi
sottoposto a revisione, tantomeno in sede di ricorso per cassazione.

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del tutto apodittica e meramente assertiva. Per il resto, il motivo, come

5. La seconda parte della memoria non può essere esaminata, non
essendo consentito porre rimedio ad un ricorso inammissibile con una
successiva memoria ed essendo comunque i relativi motivi ancora una
volta basati su una circostanza di fatto (il consenso della Baldini) che è
stata esclusa dai giudici di merito.
6. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché

emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.000,00.
7. L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, De Luca, Rv.
217266).

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/11/2015

(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa

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