Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23299 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23299 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANTOSUOSSO GIOVANNI N. IL 09/03/1965
avverso l’ordinanza n. 1213/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
13/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

L 1LSkeiLAL,A.,4.;
-14.0

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 23/10/2013

RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza in data 13.6.2013 il Tribunale del riesame di Roma rigettava
l’appello proposto nell’interesse di SANTOSUOSSO GIOVANNI avverso
l’ordinanza del GIP del Tribunale di Velletri in data 26.4.2013 reiettiva
dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in
carcere con altra misura meno afflittiva.
Sontosuosso Giovanni è indagato, in concorso con D’Ascenzi Andrea, Morelli
Roberto e Anzellotti Alessandro, del delitto di tentato omicidio in danno

In data 23.1.2013 lo stesso Tribunale aveva confermato nei confronti del
Santosuosso l’ordinanza cautelare in ordine al suddetto reato, ricostruendo il
fatto nel modo seguente: all’uscita del ristorante “Dar Capellone”, sito in
Marino, era scoppiata una lite tra Morelli e Anzellotti e, a causa di detta lite, un
paio di veicoli ostruivano la strada; il De Vincentis, che si trovava in macchina
con la moglie Centurioni Barbara, costretto a fermarsi, era intervenuto per
calmare gli animi e sbloccare il passaggio; i due litiganti, spalleggiati dal
D’Ascenzi e dal Santosusso, se l’erano però presa con il De Vincentis,
picchiandolo selvaggiamente e provocandogli gravi lesioni, lasciandolo esanime
a terra.
La partecipazione del Santosuosso al pestaggio era stata accertata tramite la
testimonianza di Ferraro Jocelyne.
Il Tribunale, confermando l’ordinanza cautelare nei confronti del Santosuosso,
aveva ritenuto adeguata la custodia cautelare in carcere, in ragione della
propensione alla violenza del predetto, confermata dalle condanne subìte per
rissa, porto di armi e lesioni, e per l’assoluta incapacità di autocontrollo
dimostrata nella presente vicenda.
Sulla istanza presentata dal Santosuosso il 23.4.2013 con la quale aveva
chiesto la sostituzione della misura in atto con gli arresti domiciliari, riteneva
che dall’istruttoria svolta non fossero emersi significativi elementi di novità,
poiché né la parte lesa né la moglie Centurioni Barbara avevano avuto modo di
riferire anche sulla seconda parte della vicenda, alla quale – secondo la
deposizione della Ferraro – avevano partecipato tutti e quattro gli indagati.
Tenuto conto, quindi, del valore neutro del decorso del tempo, richiamava
quanto osservato nella precedente ordinanza del Tribunale in sede di riesame
circa la pericolosità del Santosuosso.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore,
chiedendone l’annullamento per manifesta illogicità della motivazione risultante
anche dagli atti di indagine compiuti dopo la conferma dell’ordinanza cautelare
in carcere ad opera del Tribunale del riesame.
1

dell’ispettore capo della Polizia di Stato De Vincentis Antonio.

Tutti i testi sentiti – eccetto la sola Ferrero – avevano escluso, infatti, che il
Santosuosso avesse partecipato all’aggressione nei confronti del De Vincentis e
anche quest’ultimo, sentito nel marzo 2013, aveva smentito la Ferrero,
riconoscendo nel Santosuosso solo la persona che aveva partecipato all’iniziale
litigio e che, con il suo comportamento, aveva impedito il passaggio delle auto.
Dall’istruttoria svolta era emerso che solo due persone avevano colpito il De
Vincentis, identificate in Morelli ed Anzellotti, e quindi al pestaggio non aveva
partecipato il Santosuosso, la cui posizione doveva quanto meno essere ritenuta

Il Tribunale, inoltre, non aveva considerato che il 27.5.2013 era stata rigettata
la misura di prevenzione richiesta nei confronti del ricorrente e che i precedenti
penali risalivano al 2004.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso si basa su motivi di fatto che non possono essere apprezzati in sede di
legittimità.
Il Santosuosso aveva contestato in sede di riesame dell’ordinanza cautelare la
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti in ordine al delitto
di tentato omicidio, ma il Tribunale aveva ritenuto la sua partecipazione al duro
pestaggio in danno dell’ispettore della Polizia di Stato De Vincentis Antonio.
La difesa, a seguito del compimento di atti istruttori, consistiti in particolare
nell’audizione della parte lesa e di altri testimoni, ha ritenuto che la posizione
del Santosuosso fosse meno grave, e pertanto ha avanzato istanza di
sostituzione della misura cautelare della detenzione in carcere con quella degli
arresti domiciliari.
Prima il GIP del Tribunale di Velletri, con ordinanza in data 26.4.2013, e poi il
Tribunale del riesame con l’ordinanza impugnata hanno ritenuto che il quadro
indiziario a carico dell’indagato non fosse sostanzialmente mutato, poiché
Ferraro Jocelyne aveva confermato che il Santosuosso aveva partecipato al
pestaggio, mentre la parte lesa e Centurioni Barbara non erano state in grado
di riferire sulla seconda parte della vicenda, avendo avuto modo di seguire
coscientemente solo la prima parte.
Il ricorrente sostiene che dal complesso delle dichiarazioni rese dalle persone
che avevano assistito al fatto risulterebbe che il Santosuosso non ha
partecipato al pestaggio, ma non denuncia alcun travisamento delle prove da
parte del Tribunale e neppure uno specifico vizio logico nella motivazione
dell’ordinanza impugnata, limitandosi a dare una diversa interpretazione agli
elementi di prova finora raccolti.
È noto che non è compito di questa Corte – che non deve esaminare gli atti
processuali – stabilire quale sia la corretta interpretazione delle prove raccolte.
2

meno grave, anche ai fine della richiesta sostituzione della misura.

In sede di legittimità si compie una verifica, sulla base dei motivi di ricorso,
della corretta applicazione delle norme processuali e sostanziali nonché della
tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato.
Nessun vizio logico si rileva nella motivazione dell’ordinanza impugnata.
Sulla pericolosità, in presenza del giudicato cautelare, il Tribunale
legittimamente ha richiamato la precedente ordinanza dello stesso Tribunale del
riesame, tenuto conto anche del fatto che la difesa non aveva indicato alcun
elemento nuovo in base al quale si sarebbe potuto ritenere ridotta la

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Pertanto, poiché i motivi di ricorso hanno sollevato solo questioni di fatto che
non possono essere prese in considerazione in sede di legittimità, il ricorso deve

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essere dichiarato inammissibile.

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Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del

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ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto

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dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione

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dell’impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della
somma che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, indicata nel

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dispositivo.

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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94/1-ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma in data 23 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

pericolosità del Santosuosso.

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