Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23297 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23297 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRISTINI CARMINE N. IL 27/01/1983
avverso il decreto n. 2721/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 16/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/10/2013

RILEVATO IN FATTO
Con decreto ex art.666/2 c.p.p. in data 16.2.2012 il Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibili le istanze di affidamento al
servizio sociale, detenzione domiciliare, detenzione domiciliare speciale e
concessione liberazione condizionale presentate da CRISTINI CARMINE, in
quanto allo stesso era stata revocata, con ordinanza del Tribunale di
sorveglianza di Roma in data 23.9.2011, la misura alternativa e non erano
trascorsi tre anni ai sensi dell’art. 58 quater/3 comma 0.P..

Carmine, chiedendone l’annullamento poiché l’estensione del divieto di
concessione di benefici previsto per i condannati nei cui confronti è stata
disposta la revoca del beneficio concesso (art.58 quater/2 comma 0.P.) non
prevedeva la revoca del beneficio concesso ai collaboratori di giustizia ex art.
16 nonies D.L. 8/1991.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Cristini Carmine ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di Bologna di essere
ammesso a uno dei benefici penitenziari sopra indicati.
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza, constatato che il Tribunale

di

sorveglianza dì Roma, con ordinanza in data 23.9.2011, aveva revocato al
Cristini la detenzione domiciliare speciale di cui all’art.47-ter O.P. e che non
erano trascorsi tre anni dal suddetto provvedimento, ha dichiarato
inammissibile l’istanza.
Il Cristini ha sostenuto che il divieto di concessione dei benefici non opera nei
confronti di collaboratori di giustizia ai quali la revoca del beneficio sia stata
disposta ex art. 16-nonies D.L. 8/1991.
L’osservazione non è pertinente al caso del ricorrente, in quanto la revoca della
detenzione domiciliare è stata disposta nei confronti del Cristini dal Tribunale di
sorveglianza di Roma con la citata ordinanza ai sensi dell’art.47-ter comma 6
0.P., norma questa espressamente citata dall’art.58-quater/2, il quale stabilisce
il divieto di concedere i benefici in questione al condannato nei cui confronti è
stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’art.47-ter/6 0.P..
rtanto, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del
orrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
etta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
sì deciso in Roma in data 23 ottobre 2013

Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione personalmente Cristini

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