Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23292 del 22/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23292 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPODANO FELICE N. IL 08/07/1972
avverso la sentenza n. 1899/2010 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
20/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 22/03/2013

Napodano Felice propone personalmente ricorso per cassazione avverso
la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Bologna lo ha
condannato alla pena dell’ammenda per il reato di detenzione di olio
extravergine in una pizzeria, risultato di natura diversa, utilizzato per la
preparazione degli alimenti (artt. 5 lett. a) e 6 L. 283/62).
Il ricorrente deduce in questa sede la violazione dell’art. 2700 cc; la
violazione degli artt. 62 e 63 cpp; il vizio di motivazione e l’inattendibilitò
del maresciallo dei carabinieri operante.
Il ricorso è inammissibile in quanto si censura la motivazione proponendo
una diversa lettura delle risultanze processuali e contestando la valenza
probatoria degli accerta,menti correttamente eseguiti. Manifestamente
infondato è il rilievo circa l’asserita violazione del disposto degli artt. 62 e
63 cpp non essendo state in alcun modo utilizzate le dichiarazioni
dell’imputato che ha costantemente negato la propria responsabilità.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue
l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una
somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 22.3.2013

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