Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23290 del 22/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23290 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Clobotaru Petronela Georgiana, nata in Romania il 2.3.80
imputata artt. 3 e 4 L. 75/58
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Roma del 2.10.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Con il provvedimento impugnato, alla ricorrente è stata applicata la pena di anni 2 di
reclusione e 2000 C di multa in ordine al reato di cui agli artt. 3 e 4 L. 75/58
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia motivato in ordine
alla sussistenza del fatto reato e, comunque, che il giudice non si sia reso conto del difetto di
giurisdizione ricorrente nella specie perché le condotte ascritte all’imputata erano state
commesse all’estero.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
Questa Corte ha ripetutamente asserito che l’accordo sulla pena “esonera il giudice
dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. In
proc. Scafldl, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto, operata in
sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto
dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C. risalente nel tempo, Sez. III 18.6.99,

Data Udienza: 22/03/2013

la sentenza del giudice di
merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente, (sez. V 15.4.99,
Barba, Rv. 213633) non è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della esclusione di
tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita motivazione” a riguardo.
Ciò è – esattamente – quanto avvenuto nella specie ove il G.i.p. ha dato atto di avere
valutato, escludendola espressamente, la eventualità di pronunciare una sentenza di
proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non risultando esservi fatti tali da giustificare una siffatta
decisione.
Deve anche soggiungersi che, accedendosi liberamente al rito alternativo ex art. 444
c.p.p., si rinuncia, anche, implicitamente, a far valere qualunque eccezione di nullità (così come
ripetutamente asserito da questa Corte anche con riferimento a nullità assolute di natura processuale diversa da quelle
attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad esso prestato) (sez. v, 29.12.98 – ord. -, Ben Hamidi L., Rv.
212924; Sez. VI 24.3.00, Procopio; Rv. 216318).

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 22 marzo 2013

Il Presidente

Bonacchl, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622),

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