Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2329 del 15/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 2329 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TERLIZZI ROBERTO N. IL 01/03/1970
avverso l’ordinanza n. 590/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
17/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
,Cd& lettelsentite le conclusioni del PG Dott. -f—00,4400-i-

Data Udienza: 15/01/2014

1. Terlizzi Roberto , tramite il difensore fiduciario, propone ricorso per Cassazione
avverso la ordinanza con la quale la Corte di appello Perugia ha dichiarato
inammissibile ex art 634 cpp la richiesta di revisione proposta nell’interesse del
Terlizzi della sentenza di condanna ( in relazione ai delitti di rapina aggravata ,
lesioni aggravate , detenzione e porto d’arma clandestina e del relativo
munizionamento) emessa dal Tribunale di Roma ( in data 24 settembre 2009) ,
confermata dalla Corte di appello di Roma in data 28 marzo 2011 , e divenuta

2011.
2.

Adduce , con due diversi motivi dal tenore sostanzialmente identico,

motivazione manifestamente illogica e violazione dell’art 634 in combinato
disposto con gli artt 629, 630, 631 cpp .
La Corte avrebbe anticipato il giudizio di merito in ordine alla rilevanza delle
prove , senza mantenersi dunque nei limiti imposti dal vaglio di ammissibilità
della richiesta di revisione; e lo ha fatto seguendo parametri illogici ,
ricostruendo erroneamente il portato del giudicato e trascurando il tenore degli
elementi acquisiti nel processo da leggere unitariamente agli elementi di prova
segnalati a fondamento della revisione.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. E’ noto che nella costante esperienza di questa Corte l’istituto della revisione
non si configura come un’impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni
tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non
è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che
consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando
priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti
giuridici. Di conseguenza, la risoluzione del giudicato non può avere come
presupposto una diversa valutazione del dedotto od un’inedita disamina del
deducibile (il giudicato, infatti copre entrambi), bensì l’emergenza di nuovi
elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo.
6. Nel caso , è pacifico che tutti i momenti probatori sottesi alla istanza di
revisione furono oggetto di valutazione peraltro esplicita da parte sia del giudice
di merito che dei giudici di legittimità . Così l’acquisizione degli esiti dello Stub ,
ritenuta irrilevante ; del pari con riferimento agli accertamenti tecnici irripetibili
disposti dalla PG su guanti , cappello e giubbotto del condannato , assorbiti dalla
ricostruzione del fatto favorita dall’intervento dei Vigili urbani operanti che

irrevocabile come da decisione di questa Corte assunta in data 17 novembre

transitavano nelle vicinanze del luogo ; infine l’escussione diretta del teste
Patwari , ritenuta superflua rispetto alla ricostruzione del fatto.
7.

Del tutto coerentemente , dunque, la Corte territoriale ha ritenuto

inammissibile la revisione perché fondata sostanzialmente su una richiesta
rivalutazione del medesimo materiale già considerato nella dinamica processuale
che ebbe a portare alla decisione contrastata. E là dove la decisione impugnata
finisce per esprimere considerazioni sulla rilevanza delle dette prove, la stessa,

ascritto alla Corte territoriale nel valutare l’ammissibilità del ricorso ,

appare

meramente reiterativa delle valutazioni già rese dai giudici nel processo sfociato
con la sentenza passata in giudicato a comprova della assenza , in sé, del profilo
di novità degli elementi addotti a sostegno della revisione.
8. La palese infondatezza dei motivi di ricorso , dunque , impone la declaratoria
di inammissibilità con conseguente condanna alle spese procesuali ed al
pagamento della somma di euro 1000 in favore della cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2014
Il Consigliere relatore

L Presi

e

lungi dal concretare il vizio addotto in ricorso rispetto al perimetro valutativo

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