Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23287 del 11/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 23287 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
BUONAROTA Michele, nato a Barletta il 11/12/1976,

avverso la sentenza in data 28 novembre 2012 della Corte di appello di Bari nel
proc. n. 1298/2008.

Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta, nella pubblica udienza dell’Il marzo 2014, dal
consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
sentito il pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del
sostituto procuratore generale, Elisabetta Cesqui, la quale ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del ricorso;
rilevato che il difensore del ricorrente non è comparso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 28 novembre 2012 la Corte di appello di Bari in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di
Trinitapoli, in data 9 gennaio 2008, ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti di Buonarota Michele con riguardo a tutte le contravvenzioni a lui

Data Udienza: 11/03/2014

t

ascritte ai sensi dell’art. 9, comma 1, legge n. 1423 del 1956, commesse in
Trinitapoli dal 2 giugno al 9 luglio del 2004, perché estinte per intervenuta
prescrizione, eliminando la relativa pena; e ha determinato la pena per la
residua imputazione di allontanamento dal luogo di soggiorno obbligato, ai sensi
dell’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, cit., commesso il 6 luglio 2004, in

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Buonarota tramite il difensore di fiducia, avvocato Rosario Marino, il quale ha
dedotto la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la genericità dell’unico motivo dedotto.
Il ricorrente si limita ad enunciare il vizio della motivazione, citando al
riguardo due massime giurisprudenziali, senza confrontarsi minimamente con la
sentenza impugnata che, con motivazione adeguata e coerente, esente da
violazioni del diritto e della logica, dà ragione della condanna per il delitto
previsto dall’art. 9, comma secondo, legge n. 1423 del 1956, poiché il Buonarota
fu sorpreso, il 6 luglio 2004, fuori dal comune di Trinitapoli di soggiorno
obbligato, mentre era in transito nel diverso comune di Margherita di Savoia a
bordo di un’autovettura Fort Fiesta, guidata da altra persona, come da
testimonianze dei marescialli, Bonacci Nicola e Miggiano Domenico.
Al riguardo, giova ricordare che il requisito della specificità dei motivi trova
la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell’impugnazione in
grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle
censure: inerisce al concetto stesso di “motivo” di impugnazione l’individuazione
dei punti ai quali la censura si riferisce (Sez. 4, 6 aprile 2004, Rv. 228926). Si
tratta di un requisito espressione di un’esigenza di portata generale, che implica,
a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre le censure che intende
muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di
indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure
medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi
mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659;
Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249).
Nel caso di specie, mancando ogni sviluppo argomentativo della censura
proposta, il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile ai sensi del
2

anni uno di reclusione.

combinato disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b), e 581, lett. c), cod.
proc. pen.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare nella misura di euro
cinquecento, prossima al minimo previsto di euro duecentocinquantotto.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 11 marzo 2014.

determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA